martedì 8 febbraio 2011

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA


In Italia l'unione spirituale e patrimoniale tra un uomo e una donna può essere sancita attraverso l'istituto del matrimonio. In particolare, è lo Stato ad avere il ruolo di accertare la volontà di un uomo e una donna di contrarre matrimonio e a rendere effettiva l'unione.
Innanzitutto la legge dello Stato determina i requisiti necessari per celebrare un matrimonio (art. 84 e seguenti c.c.)e ne stabilisce il luogo e la forma di celebrazione (nella casa comunale e davanti all'ufficiale dello stato civile, art. 106 e seguenti c.c.; oltre ai casi di matrimonio religioso). Poi specifica i casi di nullità ed annullabilità del matrimonio (art. 117 e seguenti c.c.). Infine, sancisce i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 e seguenti c.c.): in particolare, l'obbligo reciproco di fedeltà, di assistenza morale e materiale, l'obbligo di collaborazione e di coabitazione, l'obbligo di mantenere ed istruire la prole.
Tutta questa compiuta disciplina non riguarda i casi, sempre più frequenti, di quelle persone che scelgono di condividere spiritualmente e materialmente la vita senza celebrare il matrimonio. La scelta di queste persone può essere pienamente libera e consapevole (ad esempio, quella che compiono coloro che vedono nel matrimonio una sorta di convenzione fine a se stessa e che non aggiunge nulla alla loro vita) o "obbligata" (ad esempio quella di coloro che vorrebbero contrarre matrimonio ma non possiedono i requisiti per farlo: si pensi ai molti casi di coppie dello stesso sesso).
Nei casi in cui il matrimonio sia impossibile o semplicemente nei casi in cui la coppia ritenga di non ricorrere ad esso, è tuttavia possibile stipulare un contratto di convivenza. Le persone sono infatti libere di concludere contratti atipici (cioe' non espressamente disciplinati dalla legge) in piena autonomia, purche' "siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico" (art. 1322 del Codice civile).
Convivere significa anche accettare una situzione di fatto che non garantisce alcuna tutela in caso di cessazione del rapporto o nel caso in cui sia necessario distinguere chiaramente i ruoli e l'apporto di ciascun convivente alla vita comune: un contratto di convivenza consente di regolarizzare le questioni economiche e patrimoniali del rapporto, anche per il caso di rottura del legame.
E' possibile disciplinare contrattualmente tutti gli aspetti economici relativi alla vita quotidiana e a situazioni di straordinaria amministrazione, creare fondi comuni per la gestione della vita quotidiana, determinare diritti e doveri reciproci. E' possibile disciplinare contrattualmente il regime giuridico degli acquisti fatti durante la convivenza, tenendo presenti le norme che regolamentano la comunione ordinaria, prevedendo la contitolarita' dei beni e conferendo contrattualmente l'obbligo reciproco di trasferire all'altra persona quota del diritto acquistato.
E' possibile disciplinare con contratto anche i rapporti economici dopo la fine del rapporto, prevedendo ad esempio l'obbligo di pagamento di una penale da parte di uno dei due conviventi in favore dell'altro, in caso di cessazione del rapporto, disciplinando il regime che seguiranno i beni acquistati.

 

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