Dopo la separazione di fatto dei coniugi, il locatore può agire in giudizio per chiedere il pagamento dei canoni di affitto dell'abitazione non corrisposti solo al soggetto che continua ad abitare la casa, che rimane l'unico “conduttore”. Verso l'altro coniuge si crea una cessione definitiva del contratto di locazione.
E' la conclusione disposta dalla terza sezione civile della Corte di cassazione con sentenza n. 1423 del 2011 specificando che in seguito alla separazione personale dei coniugi, per volontà di legge, nel contratto di locazione il coniuge che detiene l'immobile succede all'altro coniuge. Per cui il soggetto che continua ad abitare l'immobile assume tutti i diritti ma anche gli oneri relativi alla locazione.
Avvocato Diego Colangelo - Via Donizetti n. 2, Carate Brianza (MB). Contatti: 0362900685 - 3402622893, colangelodiego@libero.it, diegoantonio.colangelo@monza.pecavvocati.it (iscritto nell'Albo degli avvocati di Monza - iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori)
lunedì 14 febbraio 2011
DOPO LA SEPARAZIONE SOLO IL CONIUGE CHE RIMANE E' OBBLIGATO A VERSARE IL CANONE DI LOCAZIONE
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