giovedì 20 gennaio 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU' AFFASCINANTE DELLE LETTURE - ARTICOLO 8


Costituzione della Repubblica italiana, articolo 8: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondi i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".
Questo articolo pone un principio fondamentale per uno Stato moderno, laico e democratico: tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere dinanzi ad essa.
Occorre ricordare che prima della promulgazione della Costituzione, le confessioni religiose diverse da quella cattolica erano considerate “culti ammessi”, disciplinati da una particolare legge (tuttora in vigore per quelle confessioni che ancora non hanno stipulato intese con lo Stato Italiano: si tratta della legge 1159 del 1929 e dei R.D. 289 del 1930 e 1731 del 1930, i quali tuttavia sono stati resi compatibili con i princìpi costituzionali tramite diversi interventi della nostra Corte Costituzionale).
I culti ammessi potevano esercitare le loro attività religiose, ma chiaramente non erano poste normativamente sullo stesso piano della religione cattolica: essi erano soggetti al limite dell’ordine pubblico e del buon costume.
L'articolo in esame elimina dal nostro ordinamento il concetto di religione di Stato (all'epoca era la religione Cristiana Cattolica) il quale, per sua natura si contrapponeva al concetto di altri culti ammessi.
Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere dinanzi alla legge non significa, tuttavia, che esse siano uguali dinanzi alla legge: il concetto è sottile ma di notevole importanza. Dire che sono ugualmente libere dinanzi alla legge significa che le rispettive rappresentanze hanno il diritto di costituirsi e di organizzarsi liberamente. Non rientra, invece, nel principio enunciato dall'articolo in esame un impegno da parte della legge a considerare uguali tutte le confessioni religiose. La cosa è più facilemente comprensibile alla luce dei commi II e III.
Le confessioni diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. La differenza tra questo comma dell'articolo 8 e il primo comma dell'articolo 7 risulta evidente: mentre lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, le altre confessioni hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti ma non viene riconosciuto loro un ordine entro il quale considerarsi indipendenti e sovrane. Anzi, viene richiesto loro che i relativi statuti siano conformi (o per lo meno non siano in aperto contrasto) rispetto all'ordinamento italiano.
Questa lettura parrebbe ridurre notevolmente la portata dell'articolo 8 quale baluardo della libertà religiosa, facendo scorgere una sorta di religione di serie A (la religione Cristiana Cattolica) e religioni di serie B (tutte le altre).
In realtà, si deve considerare che la religione Cristiana Cattolica ha avuto una disciplina specifica all'interno della Costituzione (l'articolo 7), innanzitutto,  in quanto religione storicamente più diffusa in Italia. A ciò si aggiunga la già trattata questione della fine dello Stato Pontificio (proprio ad opera dello Stato italiano) e della successiva nascita dello Stato Città del Vaticano.
Inoltre, si consideri che la norma posta dall'articolo 8 è una norma aperta: aperta verso qualsiasi religione esistente o di futura nascita. E ciascuna di esse può considerarsi ugualmente libera dinanzi alla legge. Tuttavia, proprio perchè la Costituzione (all'atto della sua emanazione) non avrebbe potuto prevedere la possibile nascita di confessioni religiose che sostenessero principi in aperto contrasto con quelli fondamentali dello Stato (si pensi, ad esempio, ad una religione che sostenga la legittimità dell'omocidio o della violenza), l'articolo 8 richiede che le confessioni diverse dalla religione cattolica si organizzino secondo statuti che non contrastino l'ordinamento giuridico italiano.
I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose sono regolati (come avvenuto con la Chiesa Cattolica, attraverso i Patti Lateranensi, prima, e con gli accordi del 1984, poi) per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Risulta, qui, bene evidente che la Costituzione vuole impegnare lo Stato ad instaurare un dialogo con tutte le confessioni religiose presenti sul territorio e a concludere intese che ne regolino i rapporti alla stregua di quanto fatto con la Chiesa Cattolica.

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