giovedì 13 gennaio 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA PIU' AFFASCINANTE DELLE LETTURE - ARTICOLO 7


Costituzione della Repubblica italiana, articolo 7: "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale".
Questo articolo, pur nella sua relativa brevità, pone sul piatto molteplici questioni di una rilevanza e di una delicatezza eccezionale. Siamo letteralmente su un campo minato.
Partiamo da una considerazione fondamentale che consente di inquadrare la questione: la Costituzione non vede nella Chiesa cattolica l'espressione di una fede religiosa ma, retaggio di centinaia di anni di potere temporale da parte del Vaticano, la considera alla stregua di uno stato sovrano.
Questa disposizione può essere letta solo ripercorrendo brevemente le vicende che dalla metà dell'800 sino al 1929 hanno visto contrapporsi lo Stato Italiano e lo Stato Pontificio.
Lo Stato Pontificio, detto anche Stato della Chiesa o Stato Ecclesiastico, è il nome dell'entità statuale costituita dall'insieme dei territori su cui la Santa Sede esercitò il proprio potere temporale dal 752 al 1870.
Dopo due decenni di provocazioni prima e vere e proprie battaglie poi, il 20 settembre 1970 il Regno d'Italia (nato nel 1861), ad opera dei bersaglieri del re, completò la presa di Roma e di tutti i territori appartenenti allo Stato Pontificio. Il Regno d'Italia realizzò, dunque, l'annessione del Lazio: liberazione secondo l'ottica italiana, usurpazione secondo quella pontificia.
Il 13 maggio 1871 il Parlamento emanò una legge che elencava i diritti della Santa Sede all'interno del Regno d'Italia. Passata alla storia come «legge delle guarentigie», essa riconosceva il Papa come sovrano indipendente, con il possesso (ma non la proprietà) della Città del Vaticano, dei palazzi del Laterano, della cancelleria a Roma, e della villa di Castel Gandolfo. Stabiliva inoltre che il governo italiano non sarebbe intervenuto nella nomina dei Vescovi. Ma Pio IX non accettò la legge, ne scomunicò gli autori e si considerò prigioniero in Vaticano.
Da allora e per i successivi 60 anni lo Stato italiano e l'ormai ex Stato Pontificio si trovarono a dover convivere da vicini in un rapporto di reciproca sopportazione.
Il primo accordo ufficiale tra la Chiesa e lo Stato italiano fu siglato solo nel 1929, quando con la firma dei Patti Lateranensi venne creato lo Stato della Città del Vaticano, che restituì una minima sovranità territoriale alla Santa Sede. 
I Patti Lateranensi constavano di tre distinti documenti: il Trattato che riconosceva l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede e fondava lo Stato della Città del Vaticano; la Convenzione Finanziaria; e il Concordato che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa ed il Governo.
Il governo italiano acconsentì di rendere le sue leggi sul matrimonio ed il divorzio conformi a quelle della Chiesa cattolica di Roma e di rendere il clero esente dal servizio militare. I Patti garantirono alla Chiesa il riconoscimento di religione di Stato in Italia, con importanti conseguenze sul sistema scolastico pubblico, come l'istituzione dell'insegnamento della religione cattolica, già presente dal 1923 e tuttora esistente seppure con modalità diverse.
Alla luce di tali accordi, il Costituente decise di rendere norma fondamentale dello Stato italiano il riconoscimento della Chiesa cattolica quale entità indipendente e sovrana. Essa viene posta sullo stesso piano dello Stato italiano: hanno pari poteri, ciascuno nel proprio ordine.
Proprio questo, tuttavia, risulta essere un concetto assai vago, non possedendo nessuna precisa definizione giuridica. L'ordine della Chiesa per alcuni deve essere interpretato nel senso della dimensione spirituale entro la quale la Chiesa godrebbe di assoluta indipendenza e sovranità. Secondo altri (e propendo per questa tesi) l'ordine della Chiesa afferisce anche alla dimensione temporale entro la quale essa dispone di potere, avendo un territorio (lo Stato Città del Vaticano), norme proprie (il diritto canonico), un apparato burocratico, una popolazione (seppure esigua) e una dignità nel diritto internazionale.
Dunque, l'articolo 7 della Costituzione sancisce la compresenza nel territorio italiano di un altro Stato avente analoghi poteri politici nell'ambito della propria dimensione.
E i rapporti tra questi vicini venivano regolati dai Patti Lateranensi. Essi furono, dunque, riconosciuti costituzionalmente nell'articolo 7, con la conseguenza che lo Stato non avrebbe potuto denunciarli unilateralmente come nel caso di qualsiasi altro trattato internazionale, senza aver prima modificato la Costituzione. Qualsiasi modifica dei Patti, inoltre, sarebbe potuta avvenire di mutuo accordo tra lo Stato e la Santa Sede. La revisione dei Patti, tuttavia, non avrebbe richiesto un procedimento di revisione costituzionale.
L'articolo 7, infatti, non ha inteso parificare il contenuto dei Patti alle norme costituzionali, ma soltanto costituzionalizzare il principio concordatario, con la conseguenza che essi, per il tramite della legge di esecuzione, avrebbero dovuto ritenersi soggetti al giudizio di compatibilità con i principi supremi dell'ordinamento da parte della Corte costituzionale.
Il Concordato (ma non il Trattato) fu rivisto, dopo lunghissime e difficili trattative, nel 1984, fondamentalmente per rimuovere la clausola riguardante la religione di Stato della Chiesa cattolica in Italia. La revisione che portò al nuovo Concordato venne firmata a Villa Madama, a Roma, il 18 febbraio dall'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, per lo Stato italiano, e dal cardinale Agostino Casaroli, in rappresentanza della Santa Sede. Il nuovo Concordato stabilì che il clero cattolico venisse finanziato da una frazione del gettito totale IRPEF, attraverso il meccanismo noto come otto per mille e che la nomina dei vescovi non richiedesse più l'approvazione del governo italiano. Inoltre, per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio, si stabilirono le clausole da rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall'ufficiale di stato civile e produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano oltre a porre delle limitazioni al riconoscimento in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali della Chiesa che prima avveniva in modo automatico. Fu anche stabilito che l'ora di religione cattolica nelle scuole diventasse da obbligatoria a facoltativa, scelta che deve essere effettuata e comunicata all'atto dell'iscrizione all'anno scolastico successivo.

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