mercoledì 12 gennaio 2011

ATTRIBUZIONE DI UN NOME TRADIZIONALMENTE MASCHILE AD UNA BAMBINA: QUESTIONE GIURIDICA ANALIZZATA DA UN TRIBUNALE


La presente questione può certamente apparire di scarso rilievo pratico per la maggior parte delle persone ed in particolare per i lettori di questo blog, tuttavia, la stessa ha suscitato nello scrivente una particolare curiosità.
Mamma e papà hanno attribuito alla propria bambina il nome di Andrea.
In Italia questo nome è storicamente attribuito alle persone di sesso maschile. Il motivo è piuttosto semplice: Andrea deriva dal greco ἀνήρ (anēr), che indica l'uomo con riferimento alla sua mascolinità, in quanto contrapposto alla donna. Dunque, si tratta per antomasia di un appellativo maschile.
In altre lingue, invece, (in particolare l'inglese, il tedesco e lo spagnolo) il nome Andrea è usato prevalentemente o esclusivamente al femminile, laddove il maschile è Andrew, Andreas o Andrés.
Per tale ragione i suddetti genitori (esterofili) hanno scelto di attribuire alla propria bambina un nome che (non in Italia ma) in altri stati è comunemente attribuito alle femminucce.
L’Ufficiale dello Stato civile ha rilevato il contrasto del prenome con l’art. 35 d.P.R. 396/2000 (il quale recita "il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre") e con la circolare del Ministero dell’Interno dell’1 giugno 2007 n. 27 (relativa proprio al nome Andrea che viene riconosciuto come nome maschile) cosicché, pur registrando l’atto di nascita con l’onomastico femminile assegnato, ha avvertito i genitori della possibilità di una rettifica in sede giudiziale in quanto, secondo la circolare de qua, il nome Andrea poteva essere attribuito ad una donna solo come secondo nome e, quindi, se preceduto da un onomastico femminile.
L’Ufficiale dello Stato civile ha, quindi, presentato apposito rapporto alla Procura della Repubblica ed il Procuratore della Repubblica, ricevuto il rapporto, ha presentato ricorso per la rettifica del nome.
Il Tribunale di Varese ha, dunque emanato un
decreto col quale ha ritenuto giusto rettificare il nome della bambina, anteponendo il nome Sara al nome Andrea.
Tale decisione è stata motivata seguendo questo ordine di idee.
Innanzitutto il Giudice ha sottolineato che i genitori non hanno un diritto potestativo alla attribuzione al minore del nome che desiderano: il diritto al nome, infatti, è un diritto soggettivo incomprimibile della persona che lo porta, la quale, tuttavia, al momento della nascita non è in grado di sceglierlo ed, allora, sono i suoi rappresentanti legali ad indicarlo ma nell’esercizio di un potere-dovere proprio di un munus quale la potestà genitoriale (v. art. 7, comma I, Conv. diritti del fanciullo, New York 1996). In tal senso si pronuncia in modo autorevole
la Dottrina là dove precisa che la scelta del nome afferisce “ad un munus e deve essere esercitata nell’interesse del figlio che, grazie al nome attribuitogli, acquisterà un simbolo dell’identità personale, anzi il simbolo per eccellenza dell’identità personale nei rapporti sociali”.
In tale prospettiva si giustifica l’intervento dello Stato, in sede di rettificazione, ove la scelta dei genitori non corrisponda all’interesse del minore ed, anzi, sia idonea ad arrecargli pregiudizio.
Ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 396/2000, “il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso”, mentre l’art. 34, comma I, del medesimo decreto, vieta l’assegnazione di “nomi ridicoli o vergognosi”. Dal combinato disposto delle suaccennate disposizioni, emerge chiaramente il divieto di attribuire ad un bambino di sesso maschile un nome da donna o ad una bambina di sesso femminile un nome da uomo. Ciò si tradurrebbe, infatti, nella violazione di entrambe le norme, posto che, in tali casi, l’identità della persona verrebbe esposta alla derisione altrui.
Il nome Andrea deriva dal greco «ἀνήρ» che indica l'uomo con riferimento alla sua mascolinità; ed, infatti, lo si considera anche un derivato di «ἀνδρεία», termine che rievoca la virilità. In Italia, Andrea è, infatti, un nome proprio di persona maschile (così come in Albania).
La circolare del Min. dell’interno dell’1 giugno 2007 avverte che il nome Andrea, in Italia, ha valenza maschile essendo “Andreina” la versione femminile. Il testo della circolare, dunque, continua affermando che “anche nel caso in cui i genitori richiedano la registrazione del figlio/a con un nome che, nella tradizione italiana, non corrisponde al sesso del minore, l’ufficiale dello stato civile (…) dovrà procedere alla registrazione ma dovrà avvertire i genitori che, a seguito della segnalazione del caso al Procuratore della Repubblica, come previsto dalla legge, è possibile che si instauri un giudizio di rettificazione che potrebbe portare, anche con tempi lunghi, alla modifica del nome prescelto”. La circolare ribadisce come nulla osti a che un nome tradizionalmente maschile, es. Andrea, possa essere imposto ad una bambina purché dopo un elemento onomastico chiaramente femminile (es. Francesca Andrea).
Per tale ragione, il Giudice, seguendo le indicazioni ministeriali, ha ritenuto di rettificare il nome da Andrea SARA in SARA Andrea, essendo la minore cittadina italiana e non essendo l’onomastico assegnato come primo (Andrea) a valenza e connotazione femminile in Italia.

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