lunedì 17 gennaio 2011

IL DANNEGGIATO NON DEVE DIMOSTRARE DI NON AVERE POTUTO PRENDERE LA TARGA DEL VEICOLO FUGGITO


La Corte di Cassazione con la sentenza sentenza 14 gennaio 2011 n. 745 ha chiarito che il soggetto investito da un veicolo può agire per il risarcimento del danno contro la compagnia desiganta dal Fondo di garanzia senza dover dimostrare di non aver potuto prendere il numero di targa del "pirata della strada".
La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che "la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, quanto all'avvenuto evento a opera di ignoti, non richiede da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa e onerosa attuazione diretto all'identificazione del responsabile, dovendosi al riguardo valutare l'esigibilità di un idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto". Insomma, secondo la Corte il soggetto danneggiato non deve essere costretto a trasformarsi in una sorta di investigatore privato, a lui richiedendosi solo la normale diligenza (la quale deve, inoltre, essere valutata in considerazione dell'evento traumatico occorso).

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