martedì 11 gennaio 2011

PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE E CONIUGE IRREPERIBILE


Il procedimento di separazione può essere introdotto con una duplice modalità: attraverso, cioè 1) la domanda congiunta da parte di entrambi i coniugi (cosiddetta separazione consensuale, art. 711 c.p.c.) oppure 2) la domanda formulata da uno solo di essi (separazione giudiziale, art. 706 e seguenti c.p.c.).
In caso di separazione giudiziale, la domanda si propone con un ricorso (diretto al Giudice) che deve  contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda stessa è fondata (art. 706 1° comma).
Esaminata la domanda, riscontrati i presupposti, il Presidente del Tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria del ricorso, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sè e fissa il termine entro il quale deve avvenire la notificazione (a cura del coniuge ricorrente e nei confronti del coniuge convenuto) del ricorso e del decreto stesso (art. 706 3° comma).
Due domande si pongono, però, nel caso in cui uno dei due coniugi risulti irreperibile: a quale Giudice spetta la competenza? E il procedimento di separazione può avere luogo in assenza di uno dei due coniugi?
Alla prima domanda risponde direttamente l'art. 706 2° comma c.p.c. il quale afferma che "qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente".
Dunque, la competenza spetta al Tribunale del luogo in cui colui che introduce il procedimento risiede.
Quanto alla seconda domanda, la quale ovviamente comporta una risposta positiva (implicita anche leggendo il suddetto comma dell'art. 706) occorre porre l'attenzione a quanto prevede il codice di procedura civile relativamente all'ordinario giudizio di cognizione.
In particolare, si veda dapprima la normativa riguardante la notificazione: l'art. 140 c.p.c. prevede che "se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento"
Inoltre, l'art. 143 c.p.c. prevede che "se non sono conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario".
Perciò, nel nostro caso, qualora un coniuge proponga il ricorso al Giudice per introdurre un procedimento di separazione e il Tribunale disponga con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione, il coniuge ricorrente, di fronte all'irreperibilità dell'altro coniuge, adempierà al proprio obbligo notificando secondo le forme prescritte dagli articoli precedenti.
In secondo luogo si veda la normativa riguardante il procedimento contumaciale: l'art. 709 c.p.c. rimanda agli artt. 166 e 167 c.p.c. Alla stregua degli stessi, il coniuge convenuto ha un termine per la costituzione in giudizio, trascorso il quale incorre nelle decadenze previste per qualsiasi procedimento ordinario di cognizione. Se il coniuge convenuto non si costituisce neppure all'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale viene dichiarato contumace ex art. 171 3° comma c.p.c.
Dunque, in tale ultimo caso, il procedimento ha comunque inizio, prosegue e giunge alla sua naturale conclusione, portando ad una sentenza che sancisce la separazione.

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