giovedì 16 dicembre 2010

LA CASSAZIONE SUL TERMINE RIGUARDANTE LA NOTIFICA DELLE MULTE STRADALI


Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno fatto luce sul termine iniziale da cui iniziare per conteggiare i 150 giorni utili, ora scesi a 90, per effettuare una notifica valida del verbale di contestazione della violazione al codice della strada, nel caso in cui il soggetto responsabile abbia cambiato residenza.
Il contrasto esistente tra le sezioni semplici attiene alla decorrenza del termine suddetto: secondo un orientamento maggioritario il giorno iniziale è da intendersi quello nel quale il trasgressore ha comunicato all'anagrafe dello stato civile il cambio di residenza; una tesi minoritaria ritiene che il cittadino debba effettuare la comunicazione anche al Pra e pertanto il termine per la notifica decorra dall'annotazione in tale registro.


La sentenza n. 24851 del 9 dicembre 2010 ha risolto la diatriba ammettendo, a favore del cittadino, che questi sia tenuto solo a richiedere l'annotazione del cambio di residenza all'anagrafe e che competa a tale ufficio comunicare le modifiche al Pra. In conclusione il termine iniziale per la notifica della multa decorre data di annotazione della residenza negli atti dello stato civile.

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