giovedì 16 dicembre 2010

L'AFFIDO CONDIVISO E' DEROGABILE SOLO IN PRESENZA DI CIRCOSTANZE GRAVI LESIVE DEGLI INTERESSI DEL MINORE


Con l’ordinanza 2 dicembre 2010, n. 24526 la Corte di Cassazione ha stabilito che la lontananza tra le residenze dei genitori non può costituire ragione di deroga all'affidamento condiviso del minore.
Il caso trattato dall Cassazione riguardava un padre bresciano che aveva proposto ricorso avverso la sentenza di affidamento monogenitoriale della figlia, in favore della ex convivente rumena.
Il principio affermato dalla Corte Suprema, si innesta in un filone consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’affidamento condiviso rappresenta ormai la regola generale, eludibile solo in presenza di gravi ed accertate ragioni: l’affidamento esclusivo sarebbe un’ipotesi residuale, applicabile solo in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore l'affidamento condiviso, ad esempio in caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori.
La Suprema Corte, infatti, ha affermato che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore".
E non assume rilievo ai fini della pronuncia di affidamento la distanza tra le abitazioni dei genitori.
La Cassazione ha stabilito, al riguardo, che "l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (artt. 155, comma 2, e 155 quater, comma 2, cc)

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