giovedì 16 dicembre 2010

CENNI SULLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA


L'art. 808 c.p.c. stabilisce che "le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri".
Dunque, il codice di procedura civile stabilisce che, convenzionalmente, le parti di un contratto possono decidere di prevedere all'interno del contratto stesso una clausola che li obblighi a devolvere la decisione sulle eventuali controversie nascenti ad un collegio di arbitri, derogando, quindi, alla competenza per materia e per territorio del relativo Tribunale.
Dalla clausola compromissoria deriva quindi l'arbitrato: esso è un procedimento stragiudiziale (cioè senza ricorso a processo ordinario) per la soluzione di controversie civili e commerciali, svolta mediante l'affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri, normalmente in numero di 3, di cui 2 scelti da ciascuna delle parti ed il terzo di nomina da parte di una persona al di sopra delle parti, i quali producono una loro pronuncia, detta lodo, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.
L'art. 808 c.p.c. precisa che "la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce": dunque, la clausola compromissoria è una clausola indipendente, essa cioè non viene intaccata dalla nullità del contratto. In altre parole: se il contratto è nullo la clausola compromissoria non viene intaccata ma rimane valida ed efficace.
In molti casi (si pensi ai contratti preliminari standard predisposti dalle agenzie immobiliari) la presenza della clausola compromissoria impone di prestare attenzione agli art. 1341 e 1342 c.c.
Ricordiamoci sempre che (a norma dell'art. 1 c.p.c.) la giurisdizione (ossia, lo ius dicere, il giudicare) è esercitata dai giudici ordinari. A questa regola generale, come abbiamo visto, è possibile derogare: tuttavia, una scelta di questo tipo (andando ad incidere su un diritto fondamentale spettante ad ogni cittadino) deve essere fatta con coscienza e volontà dalle parti.
In questa logica si inserisce l'art. 1341 c.c., il quale dispone che "non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria". E sempre alla stessa logica si ispira l'art. 1342 c.c. che impone la specifica approvazione per iscritto all'interno dei contratti conclusi mediante moduli o formulari delle clausole compromissorie.
E' ovvio che imporre una specifica approvazione di siffatte clausole da parte dei contraenti  persegue lo scopo di tutelare la parte contrattualmente più debole, che potrebbe essere indotta a sottoscrivere un contratto contenente disposizioni lesive dei propri interessi.



 

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