martedì 7 dicembre 2010

ANATOCISMO: LA PRESCRIZIONE DECENNALE DELL'AZIONE DECORRE DALLA DATA DI CHIUSURA DEL CONTO


La Corte di Cassazione, con la sentenza 24418/2010, ha stabilito che il correntista di una banca che intende far dichiarare la nullità della clausola che prevede interessi anatocistici e ripetere quanto indebitamente pagato ha dieci anni di tempo dalla chiusura del conto.
Si tratta di una sentenza molto importante, dai risvolti decisamente seri, quella in esame.
Si ricordi che per anatocismo (dal greco anà - di nuovo, e tokòs - interesse) si intende la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi (in pratica è il calcolo degli interessi sugli interessi): ovviamente, una pratica scorretta che però è stata applicata per decenni dalle banche, le quali hanno così ottenuto introiti extra, costringendo in molti casi privati o aziende a perdere tutto o una parte significativa del proprio patrimonio. E' evidente, infatti, che il calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta anziché in regime di capitalizzazione semplice determini una crescita esponenziale del debito.
Fortunatamente dal 1999 la Corte di Cassazione, invertendo il proprio orientamento giurisprudenziale, ha più volte affermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, dichiarando scorretta la pratica dell'anatocismo da parte degli istituti bancari.
La sentenza in esame costituisce un altro punto a favore dei correntisti, affermando che "il termine di prescrizione decennale, cui tale azione di ripetizione è soggetta, decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione rispristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".

 

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