martedì 23 novembre 2010

SCRIVERE "ENTRO E NON OLTRE" NON E' SUFFICIENTE PER CONSIDERARE ESSENZIALE UN TERMINE


Il termine, contenuto all’interno di un contratto preliminare, “entro e non oltre” il quale le parti convengono la stipula del definitivo, non può essere considerato, di per sé, “essenziale”, trattandosi solo di uno degli elementi da considerare al fine di stabilire se i contraenti abbiano voluto assegnare una decisiva valenza a tale data.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la
sentenza 25 ottobre 2010, n. 21838.
Innanzitutto è bene ricordare cosa dispone l'art. 1457 c.c.: "se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa [...] se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto [...]".
Dunque, per termine essenziale, ai sensi dell'art. 1457 c.c. si intende quel termine superato il quale la prestazione sarebbe inutile per il creditore. La mancata esecuzione della prestazione comporta automaticamente la risoluzione del contratto. La legge tiene comunque conto del fatto che il creditore possa esigere ugualmente la prestazione, anche se ormai tardiva
Ebbene, secondo la Suprema Corte "il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo”.
Tale volontà, continuano gli ermellini, “non può desumersi solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata”.

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