giovedì 18 novembre 2010

LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE DURANTE IL PERIODO DI PROVA


La Corte di Cassazione con la   sentenza 17 novembre 2010 n. 23224   ha stabilito che il lavoratore in prova può essere licenziato senza alcuna motivazione. Secondo i giudici di legittimità, infatti, il rapporto di lavoro subordinato costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, ed è caratterizzato dal potere di recesso del datore di lavoro, la cui discrezionalità si esplica senza obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione delle capacità e del comportamento professionale del dipendente stesso.
Al lavoratore, secondo la Corte, rimane una sola possibilità per opporsi legittimamente al licenziamento: dimostrare sia l'avvenuto positivo superamento del periodo di prova sia il fatto che il licenziamento sarebbe avvenuto per un motivo estraneo alla suddetta prova.

Nessun commento:

Posta un commento