La Corte di Cassazione con la sentenza 17 novembre 2010 n. 23224 ha stabilito che il lavoratore in prova può essere licenziato senza alcuna motivazione. Secondo i giudici di legittimità, infatti, il rapporto di lavoro subordinato costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, ed è caratterizzato dal potere di recesso del datore di lavoro, la cui discrezionalità si esplica senza obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione delle capacità e del comportamento professionale del dipendente stesso.
Al lavoratore, secondo la Corte, rimane una sola possibilità per opporsi legittimamente al licenziamento: dimostrare sia l'avvenuto positivo superamento del periodo di prova sia il fatto che il licenziamento sarebbe avvenuto per un motivo estraneo alla suddetta prova.
Avvocato Diego Colangelo - Via Donizetti n. 2, Carate Brianza (MB). Contatti: 0362900685 - 3402622893, colangelodiego@libero.it, diegoantonio.colangelo@monza.pecavvocati.it (iscritto nell'Albo degli avvocati di Monza - iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori)
giovedì 18 novembre 2010
LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE DURANTE IL PERIODO DI PROVA
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