venerdì 1 ottobre 2010

SULL'AFFIDO CONDIVISO


L'art. 155 c.c stabilisce che "anche in caso di separazione dei genitori il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equlibrato e continuativo con ciascuno di essi, di riceverne cura, educazione e istruzione da entrambi".
Dunque, la legge pone al centro dell'attenzione il figlio minore: è lui che, data la situazione potenzialmente lesiva, deve ricevere le maggiori attenzioni da parte della legge. E per tale ragione il succitato articolo sottolinea il diritto del figlio di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori separati.
Continua l'art. 155 c.c.: "per realizzare questa finalità, il giudice che pronuncia la separazione adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori". Infatti, il primo compito del giudice è quello di assicurarsi che il figlio possa essere affidato ad entrambi i genitori, perseguendo così l'interesse del minore a conservare un rapporto equlibrato con mamma e papà.
Quando il giudice stabilisce l'affidamento condiviso determina i tempi e le modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.
E' possibile che, all'interno di un affidamento condiviso, uno dei due genitori si renda responsabile di inadempienze più o meno gravi. Ad esempio, la Cassazione con sentenza n 26587 ha sancito la perdita dell'affido condiviso di un padre che non aveva mai versato il contributo al mantenimento a favore della propria prole.
Ma vi sono anche inadempienze meno gravi, piccoli dispetti che si commettono soprattutto per danneggiare l'ex coniuge ma che finiscono per recare maggiori danni ai figli. Su questi, purtroppo, occorrerebbe solo il buon senso genitoriale.
Infatti, l'art. 709 ter c.p.c. prevede che in caso di gravi (sottolineo gravi) inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino le modalità di esecuzione dell'affido condiviso, il giudice può: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione pecuniaria ; 3) disporre il risarcimento del danno a carico del genitore inadempiente ed in favore del minore e dell'altro genitore.
Tuttavia, queste ipotesi sanzionatorie richiedono comportamenti particolarmente gravi e lesivi dell'interesse del minore.
Alcuni genitori (soprattutto i padri) sono tentati, in tali circostanze di rinunciare all'affido condiviso in favore dell'affido esclusivo alla madre pur di vedere più tutelati i propri diritti. Ma certamente questa soluzione (se così si può chiamare) peggiora solamente le cose. Infatti, in linea teorica, il giudice può perfettamente modificare un affidamento condiviso, trasformandolo in affido esclusivo su richiesta delle parti (qualora tale accordo non contrasti con l'interesse del figlio). E l'affido esclusivo non tocca minimamente il diritto/dovere di entrambi i genitori di provvedere ad educare, istruire e curare lo sviluppo del figlio minore. Tuttavia, l'affido esclusivo incide in maniera sensibile sulle occasioni di incontro tra la prole e il genitore non affidatario.
Pertanto, il mio consiglio è sempre quello di cercare una soluzione mediata e di buon senso tra i genitori i quali devono (dovrebbero) sempre ricordarsi che l'interesse che deve essere maggiormente tutelato è quello del figlio minore.
 

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