venerdì 8 ottobre 2010

LE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL BENEFICIARIO POSSONO COSTITUIRE GIUSTIFICATO MOTIVO DI MODIFICA DELL'ASSEGNO DIVORZILE


L'articolo 9 della legge sul divorzio (legge 898/70) prevede che, dopo la pronuncia del divorzio, le condizioni stabilite possano essere modificate dal Tribunale, qualora sopravvengano "giustificati motivi". Dunque, non può essere chiesta una nuova sentenza di divorzio, bensì può essere domandata la modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza già passata in giudicato.
I motivi sopravvenuti che giustificano la revisione delle condizioni economiche del divorzio - quelle relative all'assegno di divorzio e/o all'assegno di mantenimento dei figli - consistono nel mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi.
E, certamente, determina un mutamento delle condizioni economiche il licenziamento, il pensionamento o le dimissioni volontarie di uno degli ex coniugi. Ma se, per quanto riguarda il licenziamento da parte del datore di lavoro, risulta assolutamente ovvio e conforme ad ogni principio di diritto del nostro ordinamento che il beneficiario dell'assegno di divorzio, subendo un peggioramento delle proprie capacità economiche, abbia diritto ad un adeguamento del sostentamento fornito dall'ex coniuge, molti dubbi sono stati avanzati circa la possibilità che un eguale diritto spetti anche al beneficiario che volontariamente abbandona il posto di lavoro, vuoi per un pensionamento volontario, vuoi per dimissioni volontarie.
A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che anche il pensionamento volontario (equiparabile alle dimissioni volontarie) può benissimo costituire un giustificato motivo di revisione delle statuizioni giudiziali concernenti il “contributo” mensile (vedasi a tale proposito la sentenza Cassazione civ., Sez. I, 3 agosto 2007, n. 17041).

 

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