giovedì 30 settembre 2010

CENNI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE


Prendendo spunto da una domanda alla quale ho dato una risposta all'interno di un altro sito, pcolgo l'occasione per formulare alcuni cenni di natura processuale per quanti non possiedono specifiche competenze giuridiche.
Il quesito riguardava la nascita di un procedimento giudiziario civile: come avviene l'atto di impulso da parte privata e come viene investito della questione il Tribunale. Si tratta di pochi cenni, in termini molto generici ma credo abbastanza semplici da comprendere.
Esattamente l'iter è questo: la parte A, attraverso il patrocinio di un avvocato, redige una "domanda" rivolta al Tribunale con la quale chiede che la parte B venga condannata ad un fare, un non fare o un dare; all'interno di questa domanda (che prende il nome di atto di citazione) la parte A deve indicare, oltre all'oggetto e alle prove sottese alla richiesta, la data ed il luogo in cui le parti dovranno presentarsi dinanzi al Giudice. Il giudice competente territorialmente è quello della circoscrizione in cui risiede il convenuto (ossia la parte B) o all'interno della quale è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione (cioè la prestazione del fare o del dare) oggetto della domanda. Dunque, è il cosiddetto attore che deve indicare una data precisa per la prima udienza. Tuttavia, essa deve essere scelta tenendo presente che tra la data in cui il convenuto ha ricevuto l'atto di citazione e la data della prima udienza devono intercorrere non meno di 90 giorni. Non solo. L'attore (così si chiama la parte che chiama in giudizio) all'interno del proprio atto deve avvertire il convenuto che, sino a 20 giorni prima dell'udienza fissata, questi può presentare, col patrocinio di un avvocato, un proprio atto che si chiama "comparsa di costituzione (perchè con esso il convenuto dimostra di volere partecipare attivamente al processo) e risposta" (poichè con essa il convenuto può, non solo affermare le proprie ragioni contro la domanda formulata dall'attore, ma può, altresì, domandare a sua volta che il Giudice condanni l'attore ad un fare, ad un non fare o ad un dare).
Dunque, preparato l'atto di citazione, l'avvocato si reca presso gli ufficiali giudiziari competenti ad eseguire la notifica e ad essi consegna due copie dello stesso atto: di fatto però una delle due copie deve essere considerata originale (la firma in calce a questo atto è in originale) mentre l'altra sarà solo una copia. Munito dell'atto di citazione, l'ufficiale giudiziario si reca presso l'abitazione del convenuto e provvede a consegnare una copia dell'atto mentre sull'originale redigerà la cosiddetta relazione di notifica: cioè, attesterà che la copia dell'atto è stata ritirata dal diretto interessato o da una persona che ne fa le veci.
Entro dieci giorni dalla notifica, l'avvocato della parte attrice deve recarsi nuovamente dall'ufficiale giudiziario per recuperare l'originale dell'atto notificato, in calce al quale vi è apposta la succitata relazione di notifica. Con l'atto in originale, l'avvocato si reca in Tribunale presso la cancelleria deputata alla cosiddetta iscrizione a ruolo: infatti, proprio entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione l'avvocato dell'attore deve obbligatoriamente consegnare alla cancelleria l'originale dell'atto notificato, le prove che intende portare a fondamento della propria domanda e contestualmente pagare il contributo allo stato per l'avvio del procedimento. Da questo momento la causa acquisisce un numero di ruolo, ossia un codice numerico che ne seguirà la vita sino alla conclusione. La stessa cancelleria provvederà a incaricare un Giudice del procedimento relativo e davanti ad esso le parti si troveranno alla prima udienza. Solo alla prima udienza il Giudice designato prenderà conoscenza della questione sottopostagli.

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