lunedì 11 ottobre 2010

L'OBBLIGO DEL GENITORE DI MANTENERE IL FIGLIO NON CESSA COL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA'


Il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio non esonera affatto il genitore dall'obbligo sancito per legge di mantenere, istruire ed educare la prole ai sensi dell'art. 147 c.c.
A riprova di ciò, la legge n. 54/2006, introducendo l’art. 155 quinquies c.c., ha disposto specificamente la possibilità per il giudice, in sede di separazione o divorzio, di riconoscere ai figli maggiorenni “non indipendenti economicamente” un assegno di mantenimento periodico.
Già in precedenza, tuttavia, la giurisprudenza costantemente riconosceva detto diritto sulla base del combinato disposto degli artt. 30 Cost., 147 e 148 c.c. La legge n. 54/06, quindi, non ha modificato gli obblighi parentali di cui alle precedenti disposizioni. Sicché è tuttora un dovere del genitore contribuire al mantenimento dei figli anche oltre la maggiore età e finché questi non abbiano conseguito l’indipendenza economica.
Questo concetto è stato più volte esplicitato dalla Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 8868/1998 ha avuto occasione di ribadire "il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 Cost., art. 147, 148, 155 c.c., art. 6 legge 898/70) che porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente (non per sua colpa) dai genitori, a quella del figlio minore, e che impone di ravvisare la protrazione dell'obbligo di mantenimento, oltre che di educazione e di istruzione, fino al momento in cui il figlio stesso abbia raggiunto una propria indipendenza economica".

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