giovedì 21 ottobre 2010

LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI


L'articolo 155 c.c. al 4° comma dispone che "ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del/i figlio/i; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore".
Dunque, i genitori debbono provvedere al mantenimento dei figli, innanzitutto, in maniera proporzionale al proprio reddito: ciò significa che se un genitore ha un reddito pari a 2000 euro mensili e l'altro ha un reddito pari a 1000 euro mensili, immaginando che il figlio necessiti di un mantenimento pari ad euro 600 mensili, il genitore col reddito più alto contrbuirà con la somma di 400 euro, l'altro genitore con la somma di 200 euro (400 sta a 2000 come 200 sta a 1000).
Una volta risolto il problema della proporzione in base alla quale ciascun genitore deve contribuire al mantenimento del figlio (o dei figli), occorre stabilire in concreto l'entità del mantenimento, così da stabilire anche, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico da genitore all'altro, al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
A questo punto, vengono in rilievo i 5 criteri stabiliti dal codice. Il mantenimento dovuto al figlio da parte dei genitori deve essere commisurato alle esigenze del figlio (le quali possono essere le più varie, comprendendo, ad esempio, costose cure mediche particolari). Poi, occorre fare riferimento al tenore di vita del figlio quando viveva con entrambi i genitori: la separazione dei genitori non può e non deve essere motivo di peggioramento delle condizioni di vita del figlio. Inoltre, deve essere considerato il tempo per il quale il figlio rimane presso l'uno o l'altro genitore: a seconda di esso è naturale che chi tiene con sè maggiormente il figlio sostenga delle spese superiori che gli debbono essere riconosciute. Fondamentale, poi, è considerare le risorse economiche di entrambi i genitori: se uno dei genitori è nell'impossibilità (non dovuta a colpa ma, per esempio, a grave malattia) di contribuire al mantenimento del figlio, non può essere chiamato a spendere somme di cui non dispone; viceversa, il genitore facoltoso non può sottrarsi dal corrispondere un mantenimento proporzionato alle proprie sostanze. Si badi bene, inoltre, che le risorse economiche non possono essere valutate anche alla luce delle scelte sbagliate di ciascun genitore (vedasi, ad esempio, la sottoscrizione di un affitto troppo oneroso). Infine, deve essere valutata economicamente la cura che ciascun genitore assume nei confronti del figlio.

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