mercoledì 29 settembre 2010

LA CASSAZIONE SUL DANNO NON PATRIMONIALE


Con la Ordinanza 17 dettembre 2010, n. 19816 la Corte di Cassazione mette i cosiddetti puntini sulle "i" a proposito del danno non patrimoniale. Per quanti non conoscono questa categoria di danno (contrapposta al danno patrimoniale, quest'ultimo formato dalla coppia danno emergente - ovvero la perdita economica subita - e lucro cessante - ovvero il mancato guadagno futuro), basti sapere che il danno non patrimoniale altro non è che una perdita non immediatamente definibile sotto il profilo economico: ad esempio un danno alla salute o alla socialità.
L'art. 2059 c.c. stabilisce che "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge". Dunque, non qualsiasi comportamento che provochi un danno non patrimoniale obbliga chi ha commesso il fatto a risarcirlo ma solo determinati comportamenti stabiliti dalla legge. Fra questi vi sono i reati penali: colui che, commettendo un reato, provoca un danno non patrimoniale ad un altro individuo è obbligato a risarcire il danno stesso.
Perciò, la Corte di Cassazione ha chiarito una volta di più il seguente principio di diritto: "La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)
".

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