venerdì 24 settembre 2010

SULLA PROCURA ALLE LITI


Qualcuno in rete si domanda per quale ragione alcuni avvocati fanno firmare una procura in bianco ai propri clienti.
Dunque, si tratta di una pratica fortemente scorretta.



Vediamo un po': solitamente l'avvocato, facendo firmare immediatamente una "procura" già presume che l'attività stragiudiziale non condurrà a buoni risultati e sarà costretto a rivolgersi ad un tribunale. Ciò che viene fatto firmare è la cosidetta "procura alle liti", disciplinata dall'art. 83 c.p.c. che recita così: "quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, della comparsa di risposta o del precetto. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce".



In parole povere cosa dice il codice? Perchè un avvocato compia validamente un atto dinanzi ad un tribunale in nome e per conto del cliente, quest'ultimo deve conferirgli mandato con un atto pubblico (perciò procura integralmente redatta da un notaio o altro pubblico ufficiale) oppure con scrittura privata autenticata (ossia, una scrittura autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale). Tuttavia, il difensore può egli stesso autenticare la firma del proprio cliente ma ad una condizione e cioè che il mandato sia conferito su un foglio congiunto materialmente ad un atto processuale già predisposto dal difensore. E ciò per consentire al cliente di prenderne visione e autorizzare con coscienza l'atto stesso.
In realtà, per comodità (e a volte, purtroppo, per evitare di perdere prematuramente il cliente) alcuni avvocati si fanno rilasciare immediatamente su un foglio in bianco la procura alle liti dai propri clienti, in modo da potere svolgere immediatamente l'azione processuale. Addirittura alcuni fanno firmare un foglio completamente in bianco che poi riempiranno con la seguente dicitura: Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente atto ed in ogni fase e grado del relativo procedimento, l'avv. ____________, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresi quelli di transigere, rinunziare, incassare somme e rilasciare quietanze, nonché quella di farsi sostituire. Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lg. 196/2003, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi saranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento. Prendo altresì atto che il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell’incarico.Eleggo domicilio presso il suo studio in______.
Ripeto: quella di farsi rilasciare procure alle liti su fogli in bianco è una grave scorrettezza compiuta dal professionista. Non firmate mai fogli in bianco e affidatevi a professionisti seri (sono la maggior parte per fortuna!)
 

Nessun commento:

Posta un commento