martedì 16 giugno 2009

LA CORTE DI CASSAZIONE SUL DANNO DI NATURA PSICHICA

Segnalo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione in tema di danno non patrimoniale. La Suprema Corte con la sentenza n. 13530 del 19 maggio 2009 si è occupata dei criteri con i quali il giudice di merito aveva liquidato il danno non patrimoniale patito da una bambina, di 9 anni all’epoca dei fatti, per avere subìto ripetute violenze di tipo sessuale. In particolare sono stati affermati i seguenti 3 principi:


(a) il primo principio affermato è che il giudice di merito, pur dovendo liquidare in modo unitario ed omnicomprensivo il danno non patrimoniale, nella propria motivazione deve dare conto delle singole poste economiche di danno prese in considerazione, quali ad esempio il danno alla persona e la sofferenza morale da reato;
(b) il secondo principio è che la liquidazione del danno da reato non deve essere necessariamente una aliquota di quanto liquidato a titolo di danno biologico, ma può consistere in una somma maggiore o minore, a seconda dei casi, secondo la prudente valutazione del giudice;
(c) il terzo principio è che per stabilire la sussistenza di un valido nesso causale tra un fatto illecito “shockante” ed una conseguenze infermità psichica non è necessario accertare che, senza l’illecito, l’infermità non si sarebbe prodotta con assoluta certezza, ma è sufficiente potere ritenere che, in assenza del primo, la seconda non si sarebbe verificata con ragionevole probabilità.

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