mercoledì 6 maggio 2009

RISSA FUORI DALLA DISCOTECA: PER LA CASSAZIONE IL GESTORE E' RESPONSABILE DEI DANNI CAGIONATI A COSE O PERSONE

Il gestore del locale notturno al di fuori del quale avviene una rissa è responsabile per gli eventuali danni cagionati a cose o persone. Così si esprime la Cassazione, con la sentenza 8128 dello scorso 3 aprile, in merito ad una rissa tra giovani durante la quale un ragazzo ha riportato lesioni gravi, che successivamente lo hanno condotto alla morte.


"Il fatto è da ricondurre alla fattispecie del danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) non essendo controverso l'accertamento che il luogo dove avvenne la caduta dei giovani, fosse una pertinenza del locale e frequentato da un numeroso pubblico, onde la omessa predisposizione di una adeguata recinzione, di per sè poneva in essere l'imputazione delle responsabilità oggettiva in relazione al possibile verificarsi di un danno cagionato dalla cosa."


Secondo la Corte per avere l'imputazione degli effetti dannosi, a norma del sopra citato articolo, non è necessario che il danno si sia verificato "nello sviluppo di un agente insito nella cosa" e che il soggetto convenuto (il gestore del locale notturno), per proprio ruolo nel rapporto con la "cosa", abbia l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo per impedire eventuale danni ai terzi; è invece sufficiente che sussista un nesso deterministico tra la cosa e l'avvenuto danno, nesso che in relazione alla particolare natura del fatto dannoso (caduta con lesioni gravi per l'urto di corpi contro un riparo inidoneo, nel caso in esame la recinzione troppo bassa al di fuori del locale non ha di fatto impedito la caduta su strada del giovane) si qualifichi per il determinismo causale delle regole codificate nel codice penale.

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