venerdì 13 febbraio 2009

DUE CONSIDERAZIONI SUL TESTAMENTO BIOLOGICO

Volevo fare due brevissime considerazioni a proposito del dibattito scatenatosi attorno alla triste vicenda di Eluana.


Per quanto riguarda la prima considerazione voglio partire dalla nostra Costituzione che all'articolo 32 comma 2 così statuisce: "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Dunque, la Costituzione pone al centro l'individuo come unico responsabile delle scelte riguardanti la propria salute (fatti salvi casi eccezionali che devono essere previsti dalla legge, solitamente a tutela della salute pubblica: si pensi alle vaccinazioni). Perciò, appurato che la volontà di una persona è quella di non prestarsi a determinati trattamenti (nel novero dei quali va senz'altro compresa l'alimentazione artificiale) nessuno dovrebbe opporsi a tale scelta, essendo appunto quest'ultima una libertà costituzionalmente garantita.


Secondo punto: in uno stato di diritto tutto ciò che non è vietato deve considerarsi lecito, ragion per cui, di fatto, la possibilità di redigere un testamento biologico può essere considerata già esistente. Non serve affatto una legge che, anzi, probabilmente complicherebbe le cose. Come per qualsiasi testamento è sufficiente redigere un testamento olografo (ovvero scritto per l'intero di proprio pugno e sottoscritto) oppure recarsi da un notaio e ufficializzare dinanzi a lui la volontà di non continuare a sopravvivere attaccati per sempre ad una macchina o colpiti da un'irreversibile lesione cerebrale.

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