lunedì 23 febbraio 2009

PARCHEGGIO ALL'INTERNO DEL CONDOMINIO

Quanti di noi hanno avuto screzi con i vicini di casa perchè qualcuno è solito parcheggiare l'auto all'interno del cortile condominiale?


Ebbene, la Corte di Cassazione con la sentenza 21.01.2009 n° 1547 ha stabilito che un’area contigua all’edificio condominiale destinata ad uso di passo e cortile può essere utilizzata a parcheggio temporaneo delle autovetture dei condomini.


La Suprema Corte ha stabilito che “il limite al godimento della cosa comune s’identifica con riferimento alla destinazione attuale della cosa, desunto dall'uso fattone in concreto dai compartecipi”; nel caso trattato non era possibile desumere che alcuni condomini facessero un uso diverso rispetto agli altri condomini: in altre parole parcheggiavano tutti o quasi tutti all'interno del cortile.


La recente decisione s’inserisce nel filone giurisprudenziale secondo cui la legittimità del parcheggio delle macchine in un cortile comune, deve essere valutata, caso per caso, in relazione al duplice limite, posto dall’articolo 1102 del Codice civile: quello di non alterare la destinazione del bene comune e di non impedire ad alcuno dei partecipanti di farne uso secondo il suo diritto.


E non basta che il regolamento condominiale vieti la prassi di parcheggiare all'interno del cortile: infatti la Corte non ha ritenuto di poter ricavare un divieto di parcheggio "dal regolamento condominiale, in quanto il medesimo risulta essere privo di efficacia vincolante per i singoli condomini, perché non accettato nei singoli contratti di acquisto delle relative porzioni dell'immobile".

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