martedì 10 febbraio 2009

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PUBBLICI PER I DANNI SUBITI DAGLI UTENTI A CAUSA DEL CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE

La Corte di Cassazione, recentemente, è tornata ad occuparsi della responsabilità degli Enti Pubblici per i danni subiti dagli utenti a causa del cattivo stato di manutenzione delle strade.


In caso di danno alle cose o alla persona causate da una buca presente sul manto stradale, è destinato a trovare automatica applicazione l’art. 2051 c.c. (ciascuno è responsabile del danno cagionato  dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito) che, configurando un’ipotesi di responsabilità oggettiva, configura un regime certamente favorevole alla parte danneggiata.


La Sentenza 2 dicembre 2008 - 23 gennaio 2009, n. 1691, in primo luogo, puntualizza per l’ennesima volta il presupposto di fatto per l’applicazione anche alle amministrazioni pubblica della disciplina dettata in tema di responsabilità da cose in custodia, rappresentato dalla possibilità concreta per l’ente, avuto riguardo all’estensione della rete stradale di riferimento, di esercitare un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.


La Corte afferma, inoltre, che non può sostenersi che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 cc.


Dunque, l’affidamento in appalto della manutenzione stradale ad una o più ditte private non trasferisce l’obbligo di custodia del bene demaniale dal Comune alle imprese appaltatrici; anche in questo caso, permane in capo all’Ente proprietario il dovere di sorveglianza, espressamente posto a suo carico dell’art. 14, C.d.S..


Con riferimento alla manutenzione delle strade, in altri termini, il principio, peraltro sancito dalla stessa Corte di Cassazione (Cass. 7755/07) per cui “l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera”, non può trovare applicazione, atteso che tale principio è destinato ad operare solo se vi sia il trasferimento totale, da parte del committente all’appaltatore, del potere fisico sulla cosa.


Nel caso di una strada pubblica, un simile totale trasferimento non può avere luogo, in quanto il Comune non può spogliarsi del dovere, di fonte pubblicistica, di curare la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, sancito dal citato art. 14, C.d.S..

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