venerdì 18 novembre 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU' AFFASCINANTE DELLE LETTURE - ARTICOLO 26


Costituzione della Repubblica italiana, articolo 26: "L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici". "
L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, a un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (in questo caso si ha estradizione processuale) o alle sanzioni penali se già condannato (in questo caso si ha estradizione esecutiva). La Costituzione stabilisce che l'estradizione verso uno Stato straniero del cittadino italiano possa avvenire "solo ove sia espressamente previsto da convenzioni internazionali". Non solo. Ovviamente, l'estradizione non può essere ammessa qualora il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non sia previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
Inoltre, la Corte costituzionale ha negato che si possa estradare per reati puniti con la pena di morte nel paese richiedente.
L'articolo 26 della Costituzione vieta, in ogni caso, che si possa dar corso ad una estradizione nei confronti di un cittadino o di uno straniero quando questa sia domandata per reati politici. La nostra Costituzione, dunque, appronta una difesa ferrea per chiunque venga considerato un perseguitato politico e si sia rifugiato nel nostro paese. La finalità di questa norma è quella di difendere in Italia e nel mondo la libertà di espressione politica.

L'estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera  La 

mercoledì 16 novembre 2011

ECCESSO DI VELOCITA' SULLE STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE: NIENTE AUTOVELOX MA OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23882/2011 ha condannato l’uso indiscriminato degli autovelox sulle strade “minori”, nelle quali invece vige l’obbligo della contestazione immediata. La Suprema Corte ha ricordato che la legge demanda “al prefetto l’individuazione delle strade, o di singoli tratti di esse, diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni”.  La ratio della norma infatti è quella di ammettere il controllo elettronico solo nei casi in cui risulti difficoltoso fermare il veicolo. 
Infatti, il Dl 121/2002 prevede che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, gli organi di polizia stradale seguendo le direttive fornite dal ministero dell'Interno possono installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico - di cui deve sempre essere data informazione agli automobilisti - finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni del codice della strada. Mentre l’installazione sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento è possibile unicamente quando siano individuate con apposito decreto del prefetto. 

venerdì 11 novembre 2011

TUTOR: ANNULLATA LA MULTA FATTA CON I CRITERI DELL'AUTOVELOX


Il giudice di pace di Casarano, con la sentenza 16 settembre 2011 n. 647,    ha annullato una multa per eccesso di velocità, elevata a seguito di rilevazione a mezzo del sistema "tutor", perché fondata sul criterio di abbattimento prudenziale della velocità del 5% previsto dal Dm 29/10/1997 per il diverso caso degli "autovelox".
La suddetta riduzione non può però essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall’“autovelox” che consente di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142, Codice della Strada), non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada. 
Infatti non può ritenersi apparecchiatura “autovelox” il "tutor" in quanto questo strumento consente di accertare le violazioni di “eccesso di velocità” attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al “tutor” deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3° disp. att.ne.
Ciò comporta, pertanto, che debba essere applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% e, poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione, questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse dalle postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.
Qualora venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge.
La sentenza, pertanto, afferma che "nell’ipotesi di specie, non potendosi esattamente conoscere l’effettiva violazione commessa, l’opposizione deve essere accolta, dovendosi applicare l’art. 23/12° comma legge 689/81".