venerdì 18 novembre 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU' AFFASCINANTE DELLE LETTURE - ARTICOLO 26


Costituzione della Repubblica italiana, articolo 26: "L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici". "
L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, a un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (in questo caso si ha estradizione processuale) o alle sanzioni penali se già condannato (in questo caso si ha estradizione esecutiva). La Costituzione stabilisce che l'estradizione verso uno Stato straniero del cittadino italiano possa avvenire "solo ove sia espressamente previsto da convenzioni internazionali". Non solo. Ovviamente, l'estradizione non può essere ammessa qualora il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non sia previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
Inoltre, la Corte costituzionale ha negato che si possa estradare per reati puniti con la pena di morte nel paese richiedente.
L'articolo 26 della Costituzione vieta, in ogni caso, che si possa dar corso ad una estradizione nei confronti di un cittadino o di uno straniero quando questa sia domandata per reati politici. La nostra Costituzione, dunque, appronta una difesa ferrea per chiunque venga considerato un perseguitato politico e si sia rifugiato nel nostro paese. La finalità di questa norma è quella di difendere in Italia e nel mondo la libertà di espressione politica.

L'estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera  La 

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