La Corte di Cassazione, con la sentenza 16 ottobre 2013, n. 23442, afferma che "al fine dell'accertamento del diritto all'assegno divorzile non bisogna
confondere lo stile con il tenore di vita. Anche in presenza di rilevanti
potenzialità economiche un regime familiare può essere infatti improntato a uno
stile di "understatement" o di rigore ma questa costituisce una scelta che non
può annullare le potenzialità di una condizione economica molto agiata".
In sostanza la Suprema Corte dice che lo stile di vita, pur in presenza di rilevanti
potenzialità economiche può essere “understatement", ovvero sottotono o dimesso,
per scelta; ma tale scelta non elimina però le potenzialità di una condizione
economica molto agiata (quale era quella della coppia di
coniugi in questione). Nel caso trattato dalla Corte, inoltre, il matrimonio era stato particolarmente breve, così breve che in tale periodo la coppia non aveva praticamente convissuto e, di conseguenza, non si era neppure consolidato un regime di vita comune, avendo i due coniugi abitato nelle proprie
residenze e proseguito ognuno lo stile di vita precedente. Tuttavia, tale circostanza non escludeva il diritto del coniuge economicamente più debole a percepire un assegno divorzile poichè, nella determinazione dell'assegno stesso, devono essere considerate anche le
aspettative che derivano dalla convivenza con un coniuge possessore di un
rilevante patrimonio immobiliare che si concretano in una legittima aspirazione
ad un rilevante cambiamento di stile di vita. Anche tali aspettative concorrono
a determinare il tenore di vita.
Dunque, il tenore di vita da valutare non è tanto quello
di fatto goduto durante il matrimonio, ma quello che le potenzialità economiche
dei coniugi avrebbero consentito loro: concetto già espresso nella sentenza della prima sezione
civile della Cassazione n. 6699/2009 che aveva parlato di irrilevanza del più
“modesto tenore di vita subito o tollerato”. Infatti, “il tenore di vita goduto
in costanza del matrimonio va identificato avendo riguardo allo standard di vita
reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei
coniugi, tenendo conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del
patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di
elevato benessere, oltre che di fondate aspettative per il futuro".
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