lunedì 4 novembre 2013

STILE DI VITA E TENORE DI VITA: DUE CONCETTI DISTINTI NELLA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO

La Corte di Cassazione, con la sentenza 16 ottobre 2013, n. 23442, afferma che "al fine dell'accertamento del diritto all'assegno divorzile non bisogna confondere lo stile con il tenore di vita. Anche in presenza di rilevanti potenzialità economiche un regime familiare può essere infatti improntato a uno stile di "understatement" o di rigore ma questa costituisce una scelta che non può annullare le potenzialità di una condizione economica molto agiata".
In sostanza la Suprema Corte dice che lo stile di vita, pur in presenza di rilevanti potenzialità economiche può essere “understatement", ovvero sottotono o dimesso, per scelta; ma tale scelta non elimina però le potenzialità di una condizione economica molto agiata (quale era quella della coppia di coniugi in questione). Nel caso trattato dalla Corte, inoltre, il matrimonio era stato particolarmente breve, così breve che in tale periodo la coppia non aveva praticamente convissuto e, di conseguenza, non si era neppure consolidato un regime di vita comune, avendo i due coniugi abitato nelle proprie residenze e proseguito ognuno lo stile di vita precedente. Tuttavia, tale circostanza non escludeva il diritto del coniuge economicamente più debole a percepire un assegno divorzile poichè, nella determinazione dell'assegno stesso, devono essere considerate anche le aspettative che derivano dalla convivenza con un coniuge possessore di un rilevante patrimonio immobiliare che si concretano in una legittima aspirazione ad un rilevante cambiamento di stile di vita. Anche tali aspettative concorrono a determinare il tenore di vita
Dunque, il tenore di vita da valutare non è tanto quello di fatto goduto durante il matrimonio, ma quello che le potenzialità economiche dei coniugi avrebbero consentito loro: concetto già espresso nella sentenza della prima sezione civile della Cassazione n. 6699/2009 che aveva parlato di irrilevanza del più “modesto tenore di vita subito o tollerato”. Infatti, “il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere, oltre che di fondate aspettative per il futuro".

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