giovedì 10 ottobre 2013

MANCATO VERSAMENTO IVA: ASSOLUZIONE SE IL FATTO E' DOVUTO A CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Come riportato dal Corriere della Sera nell'articolo odierno si sono moltiplicati i casi di assoluzione dai reati di evasione, previsti dal decreto legislativo n. 74/2000 che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Nella maggior parte dei casi ciò è avvenuto principalmente perchè il magistrato ha ritenuto insussistente l’elemento psicologico soggettivo del reato, ossia ha stabilito che l'imputato non voleva fare nessuna frode ma è stato costretto dalla situazione, a non onorare il suo debito con lo Stato.
Ad esempio un imprenditore tessile, accusato di non aver versato una ingente somma iva è stato assolto con formula piena, in quanto riconosciuta la sua buona fede: dalle motivazioni della sentenza emerge che l’imprenditore era impossibilitato a pagare l’iva dal momento che la diminuzione delle commesse, a fronte dei costi aziendali inalterati, avevano lasciato l’impresa priva di liquidità.
In un altro caso simile un imprenditore è stato assolto dalla stessa accusa (evasione per oltre 200 mila euro) perché aveva preferito pagare dipendenti e fornitori. Il giudice anche in questo caso ha assolto l’imputato con formula piena perché il fatto “non costituisce reato” mancando l’elemento soggettivo, ovvero il dolo.
E ancora un altro imprenditore accusato di aver evaso ben 225mila euro, in violazione dell’articolo 10ter del decreto n.74/2000, è stato assolto perché in mancanza di denaro: ha, infatti, dimostrato “che la sua impresa non era nelle condizioni di versare l’iva entro i termini richiesti”.
Tutto ciò accade in quanto, in molti casi, il contribuente emette fatture, dichiarando l’importo su cui verrà calcolata l’imposta, ma per cause di “forza maggiore” non incassa il denaro: conseguentemente molti imprenditori si ritrovano senza soldi ma con l’obbligo di versare quanto dichiarato al Fisco.
Vi sono poi quei casi di imprenditori che si trovano nell'impossibilità di versare tributi all’erario a causa del ritardo nei pagamenti da parte della stessa pubblica amministrazione. Anche in questi casi i magistrati hanno riconosciuto l’assenza di dolo e la presenza di "cause di forza maggiore": se lo Stato non salda i suoi debiti non può pretendere che i suoi creditori lo ripaghino al momento di versare l’iva.

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