giovedì 28 novembre 2013

CHIARIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI ASSEGNO DI DIVORZIO

La Corte di Cassazione con la sentenza del 27 novembre 2013 n. 26491 ha chiarito che “l’assegno periodico di divorzio, nella disciplina introdotta dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, modificativo dell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, ha carattere esclusivamente assistenziale, atteso che la sua attribuzione trova presupposto nell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioè che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate. Ove sussista tale presupposto, la liquidazione in concreto dell’assegno deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge" (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio).
In altre parole, la Suprema Corte spiega che il presupposto per l'attribuzione dell'assegno di divorzio sta nel concreto deterioramento (causato dal divorzio stesso) delle condizioni economiche di uno dei due coniugi: l'assegno svolge, dunque, la funzione di ripristinare la precedente situazione economica del coniuge più debole. Se manca questo presupposto (laddove, per esempio, un coniuge, ai fini transattivi, abbia già versato consistenti somme di denaro e altri beni mobili o immobili alla ex moglie, con lo scopo di ripristinare il precedente tenore economico familiare), l'assegno non può essere attribuito. Del resto, anche qualora il presupposto necessario per l'attribuzione dell'assegno sia stato accertato, la Corte chiarisce che la liquidazione in concreto di tale assegno debba essere effettuata in base ad una valutazione ponderata: occorre fare riferimento alle condizioni patrimoniali e reddituali attuali del coniuge al quale spetta l'assegno da rapportarsi al tenore di vita coniugale che deve essere ricostruito in maniera approfondita.

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