martedì 3 luglio 2012

LA RESPONSABILITA' IN CAPO AL CONDOMINIO PER I DANNI CAGIONATI DA COSE IN CUSTODIA

La Corte di Cassazione con la sentenza 10860/2012 ha condannato un condominio a risarcire il minore rimasto schiacciato dal portone dello stabile, affermando il principio secondo il quale "la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode”.


Ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale individua un fattore riconducibile ad un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.


Dunque, al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.


 

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