mercoledì 11 luglio 2012

LA CASSAZIONE SULL'INFORTUNIO "IN ITINERE"

Per infortunio "in itinere" si intende l’infortunio che occorra al lavoratore sul percorso per andare al lavoro o durante uno spostamento per ragioni di lavoro. Al riguardo la Cassazione ha individuato tre requisiti, perchè si possa parlare di infortunio in itinere, e precisamente: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento (tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione); b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, (non devono esserci le “divagazioni” di cui sopra o avvenga in orari non collegabili all’attività lavorativa); c) la necessità (da accertarsi caso per caso, cfr. Corte di Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 17/01/07, n. 995) dell’uso del veicolo privato.


Con la recente sentenza n. 11545/2012 la Cassazione ha stabilito che persino la caduta o le lesioni riportate a seguito di uno scippo durante il percorso casa lavoro possono configurare un infortunio "in itinere" indennizzabile. In particolare, per la Suprema Corte "è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore 'in itinere’ ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo".

Nessun commento:

Posta un commento