mercoledì 7 marzo 2012

QUANDO LA SCUOLA E L'INSEGNANTE SONO RESPONSABILI DEL DANNO PROCURATO DALL'ALUNNO A SE' STESSO

La Corte di Cassazione con la sentenza 8 febbraio 2012, n. 1769 è tornata ad analizzare i presupposti della responsabilità in capo ad insegnante e scuola nel caso in cui l'alunno procuri un danno a sè stesso.


La vicenda trattata dalla Cassazione riguardava una ragazzina di 16 anni, la quale, dopo aver fumato uno spinello con i suoi compagni in gita scolastica, ha scavalcato il parapetto di un balcone di un albergo, per fare una passeggiata notturna sulla terrazza scarsamente illuminata. L'alunna cadeva dalla terrazza medesima, riportando gravissime ferite con conseguente invalidità totale.


La Suprema Corte ha ritenuto responsabile del danno la scuola e l'insegnante (oltre all'albergatore), in base ai seguenti principi:


1) "in relazione alla responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che, ai sensi dellart. 2048 c.c., grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è sufficiente per l'insegnante la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, "ssendo necessario anche dimostrare di avere adottato tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale";


2) "nel caso di danno cagionato dell’alunno a sé medesimo, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico- l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso";


3) "tra l'insegnante e l'allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona; "pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnate, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante".

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