giovedì 8 marzo 2012

DORMIRE UBRIACO AL VOLANTE INTEGRA IL REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

La Corte di Cassazione con la sentenza 27 ottobre 2011-10 febbraio 2012, n. 5404 ha stabilito che integra il reato di guida in stato di ebbrezza anche il dormire con le mani ed il volto sul volante di un'auto in sosta.


Secondo la Suprema Corte, "il reato in esame risulta integrato allorché sia stata acquisita la prova della deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica, tale da creare pericolo alla circolazione o anche solo ad intralciare il traffico, e che ciò può assumersi, non solo allorché la persona sia sorpresa nell'atto di condurre un veicolo, ma anche nei casi, come di specie, in cui essa si trovi, a bordo di un veicolo in sosta e nelle condizioni di ripartire, in alterate condizioni psicofisiche".


La Cassazione ha, dunque, ribadito i principi affermati in precedenza: "ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico " (Cass. n. 10476/10); "in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto " (Cass. n. 37631/07).

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