venerdì 23 marzo 2012

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU’ AFFASCINANTE DELLE LETTURE – ARTICOLO 28

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 28: “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici".


L'art. 28 della Costituzione stabilisce il principio della responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti pubblici per gli "atti compiuti in violazione di diritti": in virtù di questa norma la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni arrecati ai privati cittadini dai suoi dipendenti o amministratori viene integrata dalla responsabilità diretta e personale del singolo agente pubblico nei riguardi del danneggiato.


Con tale norma la Costituzione intende sollecitare l'amministratore pubblico affinchè si responsabilizzi nei confronti dei soggetti amministrati ed abbia rispetto per i loro diritti.


La responsabilità personale e diretta del funzionario o del dipendente pubblico ricorre allorquando questo singolo soggetto, nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali, abbia assunto un comportamento lesivo dei diritti del cittadino con dolo o colpa grave.


In questi casi, oltre alla responsabilità personale dell'agente pubblico, sussiste una responsabilità civile diretta in capo allo Stato o all'ente pubblico al quale appartiene il funzionario stesso: in tal modo la Costituzione intende garantire l'adempimento dell'obbligazione civile risarcitoria nascente dal fatto illecito posto in essere dal dipendente pubblico. Si tratta di una solidarietà passiva tra amministratore pubblico e pubblica amministrazione in relazione ai danni arrecati al cittadino: il danneggiato, dunque, può esperire l'azione risarcitoria sia nei confronti dell'autore materiale dell'illecito sia nei confronti dell'ente pubblico al quale esso appartiene.

Nessun commento:

Posta un commento