venerdì 21 ottobre 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU' AFFASCINANTE DELLE LETTURE - ARTICOLO 25


Costituzione della Repubblica italiana, articolo 25: " Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge".
La Costituzione dispone che "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge": si è in tal modo voluto garantire il cittadino e lo straniero dal pericolo di essere sottoposto al giudizio di un tribunale costituito ex post facto ed appositamente per il suo caso personale. La Costituzione pone, dunque, la garanzia che tutti abbiano diritto di essere sottoposti unicamente al giudizio dei giudici ordinari, secondo le regole di competenza previste dalla legge. Tra i numerosi organi dell'autorità giudiziaria ordinaria, infatti, l'esercizio della funzione è distribuito in modo che ciascuno ne abbia una frazione, una parte, che costituisce la sua competenza, nel cui ambito, e non oltre, può esercitare le sue funzioni. Si dice, perciò, che la competenza è la quantità di giurisdizione assegnata in esercizio a ciascun organo. La competenza determina, dunque, per ogni singolo organo, in quali casi, nei riguardi di quali controversie, esso ha il potere di provvedere. Per ciascun possibile procedimento vi è perciò (almeno) un giudice competente ed esso è il giudice naturale. Da ciò deriva che sia colpito da invalidità il provvedimento pronunciato da un giudice fuori della sua competenza.
L'articolo 25 pone, poi, il principio secondo il quale nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali: infatti, afferma che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". Non può mai esservi un reato (e di conseguenza una pena), in assenza di una legge penale preesistente che proibisca quel comportamento : questo fondamentale principio proibisce la possibilità di leggi che, operando retroattivamente, considerino reati anche comportamenti che, al momento in cui avvengono, erano perfettamente leciti in quanto non vietati da alcuna norma.
Infine, l'articolo 25 pone una ulteriore riserva di legge, stabilendo che "nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge "". Le misure di sicurezza  sono provvedimenti speciali la cui applicazione è prevista dal Codice Penale nei confronti degli autori del reato che sono considerati socialmente pericolosi. Le misure di sicurezza possono affiancarsi o sostituirsi alla pena principale e si applicano quando il soggetto è socialmente pericoloso e ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato. Si distinguono dalla pena in quanto non hanno funzione retributiva, ma solo una funzione rieducativa del reo: per questo motivo si applicano anche ai soggetti non imputabili. 
  Ebbene, la Costituzione prevede che le misure di sicurezza possano applicarsi solo se la legge lo prevede nella singola fattispecie di reato. È il giudice, dove previsto, a valutare se sussiste la pericolosità sociale del reo; lo stesso giudice valuta la pericolosità sociale attenendosi ai criteri stabiliti dall'articolo 133 codice penale, valutando quindi la gravità del reato commesso e la capacità a delinquere del reo. 
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