giovedì 6 ottobre 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU' AFFASCINANTE DELLE LETTURE - ARTICOLO 24


Costituzione della Repubblica italiana, articolo 24: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".
La Costituzione riconosce a tutti, sia ai cittadini italiani che agli stranieri, sia al soggetto singolo che alla persona giuridica nella sua forma associata, il diritto di rivolgersi a un giudice per avviare un processo giudiziario a difesa dei propri diritti e dei propri interessi legittimi.
Per diritto (soggettivo), deve intendersi quella posizione giuridica soggettiva di vantaggio che l’ordinamento attribuisce ad un soggetto, riconoscendogli determinate utilità in ordine ad un bene, nonché la tutela degli interessi afferenti al bene stesso in modo pieno ed immediato. La tutela del diritto soggettivo è affidata al giudice ordinario. Tipico esempio di diritto soggettivo è il diritto di proprietà privata.
L'interesse legittimo, invece, può essere definito come quell'interesse che la legge tutela in modo mediato ed indiretto in quanto coincide con il pubblico interesse.  . L     LLLLLa tutela degli interessi legittimi è affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tipico esempio di interesse legittimo è quello che fa capo ad un candidato di un concorso pubblico acchè il concorso stesso si svolga in maniera regolare: l'interesse della pubblica amministrazione coincide con quello del soggetto privato.
Ebbene, la Costituzione riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio per ottenere tutela sia dei diritti che degli interessi legittimi. Si parla, al riguardo, di legittimazione ad agire ed essa rappresenta uno dei cosiddetti presupposti processuali o condizioni dell'azione, ossia uno dei presupposti in assenza dei quali l'azione giudiziale non può essere decisa nel merito: la legittimazione ad agire consiste nella titolarità del diritto azionato. .
 . EParticolarmente rivolto verso il processo penale, il diritto alla difesa, sancito dalla Costituzione che afferma come esso sia inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, costituisce il completamento indispensabile delle norme costituzionali che riconoscono i diritti e le libertà. Esso si esplica fondamentalmente con il diritto-dovere di avere un difensore che guida la parte nel processo tramite consigli tecnici. .a tutela degli interessi legittimi è affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a tutela degli interessi legittimi è affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrati Il ruolo dell'avvocato è talmente indispensabile all'interno del processo penale che mentre il procedimento stesso può nascere e concludersi senza la necessaria presenza dell'imputato, nessun atto processuale può ritenersi valido senza che vi abbia preso parte l'avvocato nominato di fiducia o d'ufficio dal Tribunale. E ciò trova conferma nel fatto che la Costituzione impegna lo Stato ad assicurare ai meno abbienti la possibilità di farsi assistere da un avvocato in modo totalmente gratuito, attraverso l'istituto del gratuito patrocinio.
La Costituzione, infine, pone una riserva di legge per la riparazione degli errori giudiziari: l'errore giudiziario, in termini generali, può essere definito come l'esercizio erroneo ed irregolare dell'attività giudiziaria, il quale può essere determinato da una molteplicità di possibili cause, tutte riconducibili, in ultima analisi, alla imperfezione e fallibilità della natura e, dunque, della giustizia umana. In base a tale principio chi è stato costretto ad espiare una pena per effetto di una sentenza di condanna, che successivamente sia stata annullata in sede di giudizio di revisione, ha diritto ad ottenere una riparazione, cioè una indennità in denaro che, secondo la legge, deve essere commisurata nel suo ammontare sia alla durata della pena che sia già stata espiata, sia alle conseguenze personali e familiari che siano derivate dall'ingiusta condanna.

 

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