martedì 11 ottobre 2011

LA CASSAZIONE CONDANNA IL GENITORE IPERPROTETTIVO NEI CONFRONTI DEL BAMBINO


La Corte di Cassazione, con la sentenza 23 settembre-10 ottobre 2011 n.36503 , ha confermato la condanna a carico di un nonno e di una madre che, iperprotettivi verso il minore, gli avevano impedito di frequentare i coetanei, cancellato la figura paterna e fatto frequentare saltuariamente la scuola.
A dire il vero il caso presenta i caratteri dell'eccezionalità, dato che il comportamento tenuto dal nonno e dalla madre aveva avuto l'effetto di danneggiare il bambino a tal punto che era arrivato ad avere disturbi deambulatori.
In ogni caso, la Suprema Corte è giunta ad affermare un principio generale secondo il quale l'eccesso di protezione, che abbia come conseguenza l'isolamento del bambino dal contesto sociale, fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia.
La Cassazione ha affermato che tale ingiustificato "eccesso di accudienza",  conduce a ritenere configurato il suddetto reato, realizzato tramite condotte in grado di  ritardare gravemente lo sviluppo psicologico e relazionale (con i coetanei e con il padre) del bambino. Danni che possono essere assimilati alla violenza fisica a prescidere dalla consapevolezza della vittima di subirla. 

 

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