Il risarcimento del danno morale conseguente alla morte del coniuge o del compagno a seguito di sinistro stradale deve essere liquidato nello stesso ammontare e con gli stessi parametri sia nei confronti della moglie che nei confronti della convivente "more uxorio": è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12278 del 7 giugno 2011.
La Suprema Corte ha, infatti, spiegato che “in materia di responsabilità civile è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente alle lesioni o alla morte di una persona a favore del convivente "more uxorio" di questa, pur richiedendo che venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova dell'esistenza e della durata di una convivenza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle dal legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale”.
Nel caso affrontato dalla Cassazione un uomo aveva perso la vita a seguito di un incidente stradale, lasciando, oltre alla moglie e ai figli nati dal matrimonio con quest'ultima, anche una convivente e una figlia naturale frutto del legame affettivo duraturo e stabile con quest'ultima donna. Gli ermellini hanno confermato e fatto propria la decisione della Corte d'Appello che aveva parificato, ai fini del risarcimento del danno morale, la famiglia legale della vittima di un sinistro alla famiglia di fatto successivamente costituita dalla stessa; e ciò, dopo avere accertato la stabilità nonchè la continuità nel tempo del rapporto e della relazione affettiva.
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mercoledì 8 giugno 2011
PARITA' DI TRATTAMENTO TRA MOGLIE E COMPAGNA NEL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI
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