giovedì 14 ottobre 2010

SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE


A norma di legge (n.431/98), le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni.
Alla seconda scadenza del contratto (dunque dopo 8 anni di durata del contratto), ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
Il proprietario ha, dunque,  facoltà di comunicare la mancata rinnovazione del contratto con lettera raccomandata entro 6 mesi dalla naturale scadenza del contratto stesso.
La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
In ogni caso, il locatore, dopo avere inviato la disdetta rispettando il termine di sei mesi fissato dalla legge, ha facoltà di domandare, anche prima della scadenza del contratto, la licenza di finita locazione (art. 657 c.p.c.) con la contestuale citazione per la convalida.
Spesso questa procedura giudiziale si rende necessaria poichè l'inquilino decide di non abbandonare liberamente i locali. Dunque, col patrocinio di un avvocato, il locatore formula la citazione a giudizio per fare dichiarare finita la locazione dal Tribunale.
All'udienza il giudice fissa un termine (attenzione, però, questo termine è ovviamente successivo alla scadenza del contratto) entro il quale il locatario deve abbandonare l'immobile.
Ma spesso capita che anche tale termine trascorra invano, sicchè il locatore deve notificare il cosiddetto preavviso di sloggio, intimando al locatario di liberare i locali, pena l'inizio dell'esecuzione forzata. Se anche il preavviso di sloggio non produce i propri effetti, il locatore (sempre col patrocinio di un avvocato) può domandare l'intervento dell'ufficiale giudiziario.
Tuttavia, anche l'intervento dell'ufficiale può risultare insufficiente laddove il locatario non abbandoni spontaneamente l'immobile. Occorre, dunque, domandare l'intervento della forza pubblica. L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo (ossia il provvedimento del giudice), si reca nuovamente presso i locali occupati dall'inquilino e con l'assistenza di polizia o carabinieri provvede ad immettere con la forza il locatore nei locali di sua proprietà.

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