La società finanziaria che ha pagato l'auto al concessionario per conto del cliente non può agire contro quest'ultimo per il rimborso del prestito se la vettura non è mai stata consegnata. Lo ha chiarito la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 3589/2010 secondo la quale nell'ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra gli anzidetti contratti, per cui il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione del contratto, che importa il venir meno dello stesso scopo del mutuo, legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore.
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