martedì 13 ottobre 2009

IL COMUNE E' TENUTO A RISARCIRE LA PERSONA CHE SUBISCE DANNI UTILIZZANDO (ANCHE IMPROPRIAMENTE) UNA ATTREZZATURA PUBBLICA

Segnalo questa interessante sentenza (21 maggio - 22 settembre 2009, n. 20415) della Corte di Cassazione riguardo l'art. 2051 c.c. (responsabilità delle cose in custodia): se la madre si fa male mentre aiuta il figlio a scendere dallo scivolo sussiste la responsabilità per custodia ex articolo 2051 c.c. del comune; tutto ciò anche se la stessa ha “fatto un uso scorretto, salendo in senso inverso alla struttura”.
Il comune ha l’obbligo di risarcire il danno, in caso di infortunio avvenuto in un parco giochi, a meno che non riesca a dimostrare un utilizzo imprevedibile delle attrezzature, sia quando l’infortunato è un minore e sia quando a farsi male è un genitore.
Per sollevarsi dalla responsabilità ex articolo 2051 c.c., infatti, non è sufficiente che il comune provi la buona manutenzione delle strutture presenti nel parco giochi e l’uso improprio delle stesse, ma deve, altresì, dimostrare che tale utilizzazione è stata assolutamente inusuale, da parte sia dei minori che dei genitori (o delle persone adulte con essi presenti) e, di conseguenza, assolutamente imprevedibile.
La responsabilità da cosa in custodia è esclusa qualora il custode dimostri che l'evento dannoso sia stato cagionato da un fatto estraneo ala stessa (fatto che può consistere anche nella condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima ) ed eccezionale.
Da ciò ne consegue che "non configura caso fortuito un qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale, in quanto nel caso in cui la condotta concorrente del terzo nella causazione dell'evento non sia assolutamente imprevedibile ex ante, continua a persistere il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione, salva la limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell'art. 1227 cod. civ., da valutare dal giudice di merito".

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