giovedì 23 ottobre 2008

RESPONSABILITA' RELATIVA ALLA CUSTODIA DI COSE

Volevo segnalare una sentenza della Corte di Cassazione in materia di responsabilità per i danni causati dalle cose che si hanno in custodia.


Ritengo, però, utile fornire prima un quadro generale sull'argomento del quale voglio trattare.


L'art. 2051 c.c. stabilisce che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".


La responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. non si fonda, dunque, su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Solo il "fatto della cosa" è rilevante e non il fatto dell'uomo; solo lo stato di fatto e non l'obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie. Il profilo del comportamento del responsabile è di per sè estraneo alla struttura della normativa.


Il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che non attiene ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno. Secondo un orientamento giurisprudenziale, provare il caso fortuito significa provare che il danno è dovuto a un evento imprevedibile e inevitabile, estraneo alla cosa e alla sfera del custode. Deve trattarsi di un evento così raro e straordinario nelle sue conseguenze da essere estraneo al rischio tipico della cosa.


Veniamo ora alla sentenza della quale intendo parlare.


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24804 dell'8 ottobre 2008 ha stabilito che il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, da renderla del tutto imprevedibile. Pertanto, l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.


In particolare, il caso risolto dalla suddetta sentenza riguardava quello di un ragazzo che, accedendo ad un’area riservata esclusivamente a parcheggio condominiale, vi si era messo a giocare a pallone ed era rimasto ferito per il contatto con vetri di copertura sporgenti: delle lesioni è stato ritenuto non responsabile l’amministratore alla luce dell’imprevedibilità della condotta del ragazzo e dell’uso del tutto improprio dell’area di parcheggio.

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