giovedì 16 ottobre 2008

ANATOCISMO: LA PRATICA ILLEGALE DELLE BANCHE


Con il termine anatocismo (dal greco anà - di nuovo, e tokòs - interesse) si intende la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi (in pratica è il calcolo degli interessi sugli interessi). Nella prassi bancaria, tali interessi vengono definiti "composti".


Va immediatamente detto che l'art. 1283 c.c. stabilisce che gli interessi scaduti, in assenza di usi contrari, possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. In linea di principio, il codice civile vieta un regime di capitalizzazione composta degli interessi, ovvero il pagamento degli interessi su interessi di periodi precedenti.


Tuttavia, nonostante la tutela approntata dal citato articolo, che subordina l'anatocismo alla compresenza di alcuni presupposti ben determinati, per circa mezzo secolo nella prassi bancaria italiana hanno trovato applicazione pressoché generalizzata, nei contratti di apertura di conto corrente, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi. Ciò grazie (anche) all'avallo della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, che ha affermato la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, escludendo l'esistenza di un contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 codice civile, sulla base dell'affermazione dell'esistenza di un uso idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito da tale norma.


Ma nel 1999 la Corte di Cassazione, invertendo il proprio orientamento giurisprudenziale, ha più volte affermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, sostanzialmente argomentando nel senso della inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare all'art. 1283 c.c..


In seguito la Suprema Corte ha avuto modo di argomentare in maniera chiara e precisa la propria posizione circa l'illegittima pratica anatocistica delle banche: in particolare, è importante segnalare la Sentenza SU n. 21095/2004.


La sentenza riguarda tutti i clienti bancari che hanno pagato interessi alla banca quando il proprio conto è andato in rosso dall’entrata in vigore dell’art. 1283 c.c. sino ad oggi.


Pertanto, hanno il diritto di esigere il rimborso sia gli utenti che hanno il conto corrente aperto, sia quelli che lo hanno chiuso negli ultimi dieci anni: chi esercita il diritto nei termini può chiedere il rimborso dall’apertura del conto corrente sino alla chiusura o sino ad oggi. Fino ad oggi le banche hanno rifiutato qualsiasi soluzione conciliativa, rendendosi disponibili a rimborsare solo a fronte di una sentenza definitiva.


E' importante sottolineare come anche gli utenti che hanno un mutuo e pagano interessi di mora possono beneficiare del divieto di anatocismo.


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