martedì 7 ottobre 2008

LA PETIZIONE DI EREDITA'

Una persona si è rivolta al sottoscritto per sottopormi la seguente questione: alla morte di entrambi gli anziani genitori (i quali non lasciavano alcun testamento), una delle due figlie si impossessava di tutti i beni costituenti l'eredità, non lasciando nulla alla sorella.


Innanzitutto, bisogna dire che il codice civile prevede che, in assenza di una disposizione testamentaria, i figli succedano all'intero patrimonio dei genitori in quote perfettamente uguali (art. 566 c.c.).


Nel caso che ci occupa, dunque, una delle due figlie ha posto in essere un comportamento lesivo nei confronti della sorella, la quale ha diritto di ottenere il riconoscimento della qualità di erede e di conconcorrere anch'essa nella successione. A tal fine la legge prevede l'istituto dell'azione denominata petizione di eredità. L'erede, infatti, può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque (compreso un coerede) possieda tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi (art. 533 comma 1 c.c.).


Se l'azione è accolta, il convenuto è condannato a restituire i beni.

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