martedì 9 settembre 2008

AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI

Segnalo l'interessante sentenza della Corte di Cassazione, prima sezione civile, 18 giugno 2008, n. 16593 che serve a fare chiarezza su un argomento molto delicato, ossia quello dell'affidamento condiviso in caso di separazione o divorzio.


La suprema Corte ha spiegato come nella nuova disciplina in tema di affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio (articoli 155 e 155 bis c.p.c.), così come ridisegnata dalla legge 54/2006 l'affidamento "condiviso" si pone non piu' (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola generale rispetto alla quale la soluzione dell'affidamento esclusivo diviene, invece, ora l'eccezione. Può derogarsi, infatti, alla regola dell'affidamento condiviso solamente ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore".


Nella presente sentenza la Cassazione sottolinea l'importanza della cosidetta "bigenitorialita'" (ossia il diritto dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione): e l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potesta' genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone come soluzione ideale ed auspicabile.



Alla regola dell'affidamento condiviso puo', dunque, derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore". Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con "provvedimento motivato", con riferimento alla peculiarita' della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.


L'affidamento condiviso non puo' ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per se', dalla mera conflittualita' esistente fra i coniugi, poiche' avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.


Occorre viceversa, perche' possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneita' educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, diuna sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza).




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