martedì 27 maggio 2008

DANNO DA VACANZA ROVINATA: RESPONSABILITA' DEL TOUR OPERATOR

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 3 dicembre 2007, 24 aprile 2008, n. 10651, ha stabilito che nei casi di vacanze “tutto compreso”, se il mare non è praticabile ed il tour operator non è in grado di fornire un’alternativa valida al consumatore, si giustifica il risarcimento del danno da vacanza rovinata.


Il caso trattato dalla Suprema Corte ha riguardato quello di due persone, le quali avevano acquistato un soggiorno "tutto compreso" nell'isola di Djerba, in Tunisia, in un villaggio turistico. La loro vacanza era stata compromessa dalle condizioni di impraticabilità del mare durante tutto il loro soggiorno a causa dello scarico abusivo compiuto da una petroliera e, per tale motivo, avevano deciso di agire in giudizio contro il tour operator organizzatore per ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata. Gli attori avevano lamentato la mancata adozione da parte del tour operator di misure idonee a fornire loro servizi alternativi durante il soggiorno e avevano chiesto di essere indennizzati per il danno loro derivato a causa di tale comportamento della società convenuta.


Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 647/00, aveva accolto la domanda liquidando, in favore degli attori, il danno nella complessiva somma per entrambi di lire 1.400.000, pari alla metà del costo della vacanza.


In appello il  Tribunale di Roma, con sentenza n. 5489/03, aveva confermato la decisione del Giudice di pace. Aveva ritenuto, infatti, il giudice dell'appello che il soggiorno aveva perso di utilità a causa delle condizioni di impraticabilità del mare e, conseguentemente, doveva applicarsi l'articolo 12, quarto comma, del decreto legislativo n. 111 del 1995, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva comunitaria n. 314/1990/CEE. Secondo tale disposizione normativa, nel caso in cui, dopo la partenza, una parte dei servizi previsti dal contratto di viaggio "tutto compreso" non può essere effettuata, l'organizzatore è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato oppure a rimborsare il consumatore nei limiti della differenza fra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Nella specie il Tribunale aveva riscontrato che l'operatore turistico non aveva adempiuto all'obbligo di attivarsi per offrire al cliente soluzioni alternative né aveva offerto una parziale restituzione del prezzo. 


La Corte di Cassazione ha espicitamente chiarito che "non vi è alcuna ragione, né alcuna ragione testuale in particolare, per ritenere che gli obblighi di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato (non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore), oppure di rimborsare quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, non sussistano nel caso in cui i servizi previsti non siano fruibili per fatto non imputabile al tour operator. Quest'ultimo assume infatti un’obbligazione di risultato (cfr. Cassazione Sez. III, Sentenza n. 21343 del 09/11/2004, Rv. 578572) con la stipulazione del contratto di viaggio o soggiorno tutto compreso e di tale risultato è tenuto a rispondere".

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