giovedì 10 ottobre 2013

MANCATO VERSAMENTO IVA: ASSOLUZIONE SE IL FATTO E' DOVUTO A CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Come riportato dal Corriere della Sera nell'articolo odierno si sono moltiplicati i casi di assoluzione dai reati di evasione, previsti dal decreto legislativo n. 74/2000 che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Nella maggior parte dei casi ciò è avvenuto principalmente perchè il magistrato ha ritenuto insussistente l’elemento psicologico soggettivo del reato, ossia ha stabilito che l'imputato non voleva fare nessuna frode ma è stato costretto dalla situazione, a non onorare il suo debito con lo Stato.
Ad esempio un imprenditore tessile, accusato di non aver versato una ingente somma iva è stato assolto con formula piena, in quanto riconosciuta la sua buona fede: dalle motivazioni della sentenza emerge che l’imprenditore era impossibilitato a pagare l’iva dal momento che la diminuzione delle commesse, a fronte dei costi aziendali inalterati, avevano lasciato l’impresa priva di liquidità.
In un altro caso simile un imprenditore è stato assolto dalla stessa accusa (evasione per oltre 200 mila euro) perché aveva preferito pagare dipendenti e fornitori. Il giudice anche in questo caso ha assolto l’imputato con formula piena perché il fatto “non costituisce reato” mancando l’elemento soggettivo, ovvero il dolo.
E ancora un altro imprenditore accusato di aver evaso ben 225mila euro, in violazione dell’articolo 10ter del decreto n.74/2000, è stato assolto perché in mancanza di denaro: ha, infatti, dimostrato “che la sua impresa non era nelle condizioni di versare l’iva entro i termini richiesti”.
Tutto ciò accade in quanto, in molti casi, il contribuente emette fatture, dichiarando l’importo su cui verrà calcolata l’imposta, ma per cause di “forza maggiore” non incassa il denaro: conseguentemente molti imprenditori si ritrovano senza soldi ma con l’obbligo di versare quanto dichiarato al Fisco.
Vi sono poi quei casi di imprenditori che si trovano nell'impossibilità di versare tributi all’erario a causa del ritardo nei pagamenti da parte della stessa pubblica amministrazione. Anche in questi casi i magistrati hanno riconosciuto l’assenza di dolo e la presenza di "cause di forza maggiore": se lo Stato non salda i suoi debiti non può pretendere che i suoi creditori lo ripaghino al momento di versare l’iva.

mercoledì 9 ottobre 2013

LA SITUAZIONE CARCERARIA ITALIANA

In questi giorni si sta parlando molto della drammatica situazione carceraria italiana: francamente non so se la soluzione dell'amnistia o dell'indulto sia la più corretta e la più giusta per molte ragioni. 
Di sicuro è giusto che la gente conosca alcuni dati fondamentali per farsi un'idea della questione.
Perciò reputo giusto pubblicare sul mio blog la fotografia fatta dal ministero della giustizia sullo stato delle carceri.
Due dati su tutti penso meritino la maggiore attenzione.
Il primo che a fronte di una capienza regolamentare di 47.615 posti in realtà siano detenute 64.758 persone: trovo che sia disumano un tale sovraffollamento.
Il secondo dato che provoca altrettanta indignazione è che sono detenute ben 12.333 persone in attesa di giudizio, ossia persone che sono detenute senza avere avuto il diritto di un regolare processo e che sono in attesa dello stesso.

Detenuti presenti - aggiornamento al 30 settembre 2013

30 settembre 2013
Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 settembre 2013
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
TotaleDonneTotaleStranieri
Abruzzo81.5342.02679252120
Basilicata3441439135340
Calabria132.4812.68456345140
Campania175.6278.1033719922122
Emilia Romagna122.3633.8021552.0184610
Friuli Venezia Giulia554880524455297
Lazio144.7997.1574862.8917311
Liguria71.0591.770721.012297
Lombardia196.0408.9805623.936708
Marche78471.0513045620
Molise339148005720
Piemonte133.8754.8691762.419377
Puglia112.4653.945214745834
Sardegna122.5452.03146692180
Sicilia265.5406.9871491.2221054
Toscana183.2594.1851662.2527121
Trentino Alto Adige22804081829353
Umbria41.3421.61267633170
Valle d'Aosta1181266019011
Veneto101.9983.1581371.857335
Totale nazionale20547.61564.7582.82122.77086390
(*) Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 settembre 2013
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitiviCondannati
definitivi
InternatiDa
impostare
(**)
Totale
AppellantiRicorrentiMisto (*)Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo2168651712081.43117012.026
Basilicata442230126433100439
Calabria739296208875911.353012.684
Campania2.1251.0125274291.9683.770222188.103
Emilia Romagna762393275717392.10119643.802
Friuli Venezia Giulia11564441011857200805
Lazio1.2571.1165111821.8094.0711197.157
Liguria42516715036353991011.770
Lombardia1.6627917581681.7175.32227638.980
Marche209787431183659001.051
Molise30222385339601480
Piemonte664471346648813.320134.869
Puglia9173502831177502.2644103.945
Sardegna1989581121881.6311402.031
Sicilia1.5095964501871.2334.04219946.987
Toscana626438229887552.7168624.185
Trentino Alto Adige69312225528400408
Umbria1567183221761.278021.612
Valle d'Aosta9103024221500266
Veneto601250125444192.0983913.158
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
12.3336.3594.3001.64312.30238.8451.2087064.758
Detenuti Stranieri
Abruzzo57151483714990252
Basilicata34206440053
Calabria97303737017800345
Campania3331718323277355261992
Emilia Romagna488269203335059804142.018
Friuli Venezia Giulia83362536430800455
Lazio599665248479601.3210112.891
Liguria29511010221233484001.012
Lombardia988450414589221.9933213.936
Marche1315529119523000456
Molise256112430057
Piemonte338222214224581.620032.419
Puglia218104781019233104745
Sardegna35192614660740692
Sicilia31510687122056792211.222
Toscana425327159415271.2831612.252
Trentino Alto Adige45241914420400293
Umbria1044651610342402633
Valle d'Aosta582603415100190
Veneto42918195222981.125501.857
Totale detenuti
Stranieri
4.9902.8471.9183235.08812.5091552822.770

lunedì 7 ottobre 2013

RESPONSABILE LA SCUOLA SE IL MINORE SI PROCURA UN DANNO DAVANTI ALL'INGRESSO

La Corte di Cassazione con la sentenza 4 ottobre 2013 n. 22752 ha avuto modo di trattare e definire i limiti della responsabilità dell'istituto scolastico (e, dunque, del Ministero dell'Istruzione) in caso di danno procurato a sè stesso dall'alunno minorenne. Ebbene, la vicenda trattata dalla suddetta sentenza vedeva una allieva di una scuola elementare che, dopo essere scesa dallo scuolabus ed in attesa dell'inizio delle lezioni all'interno del cortile antistante la scuola, saliva su un muretto e, cadendo, si rompeva la tibia.
La Suprema Corte ha stabilito che vi è l'obbligo per il personale scolastico di vigilare sugli allievi anche prima dell'inizio dell'orario delle lezioni, qualora essi si trovino ad attendere il suono della campanella nel cortile esterno di pertinenza della scuola: conseguentemente se l'alunno si fa male, magari cadendo per distrazione, la scuola - e dunque il Ministero della Pubblica Istruzione - è tenuto a risarcire i danni per essere venuto meno al dovere di vigilanza; e ciò anche qualora l'incidente sia avvenuto prima del regolare inizio dell'attività didattica. 
Spiega così la Corte: "in ipotesi di danno come questo, cagionato dall'alunno a sé medesimo (autolesioni), l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni". Dunque, la scuola "è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche".
Tra queste rientra "il cortile antistante l'edificio del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolare accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi".