La Corte di Cassazione con la sentenza 4 ottobre 2013 n. 22752 ha avuto modo di trattare e definire i limiti della responsabilità dell'istituto scolastico (e, dunque, del Ministero dell'Istruzione) in caso di danno procurato a sè stesso dall'alunno minorenne. Ebbene, la vicenda trattata dalla suddetta sentenza vedeva una allieva di una scuola elementare che, dopo essere scesa dallo
scuolabus ed in attesa dell'inizio delle lezioni all'interno del cortile antistante la
scuola, saliva su un muretto e, cadendo, si rompeva la tibia.
La Suprema Corte ha stabilito che vi è l'obbligo per il personale scolastico di vigilare sugli allievi anche prima dell'inizio dell'orario
delle lezioni, qualora essi si trovino ad attendere il suono della campanella nel cortile esterno di
pertinenza della scuola: conseguentemente se l'alunno si fa male, magari cadendo per distrazione, la scuola - e
dunque il Ministero della Pubblica Istruzione - è tenuto a risarcire i danni per essere venuto meno al dovere di vigilanza; e ciò anche qualora l'incidente sia avvenuto prima del
regolare inizio dell'attività didattica.
Spiega così la Corte: "in ipotesi di danno come questo, cagionato dall'alunno a sé medesimo
(autolesioni), l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente
ammissione dell'allievo a scuola determina
l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola
l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il
tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue
espressioni". Dunque, la scuola "è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine
di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, sia all'interno
dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche".
Tra queste rientra "il
cortile antistante l'edificio del quale la scuola abbia la disponibilità e ove
venga consentito il regolare accesso e lo stazionamento degli utenti, e in
particolare degli alunni, prima di entrarvi".
Nessun commento:
Posta un commento