È
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 118 del 21
maggio 2016, la legge 20 maggio
2016, n. 76 (Regolamentazione delle unione civili
tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze). La
legge entrerà in vigore il 5 giugno 2016.
Queste
in sintesi le novità contenute.
Dar vita ad una unione civile
Due
persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile
(riconosciuta dalla Legge come formazione sociale ai sensi degli
articoli 2 e 3 della Costituzione) mediante una semplice dichiarazione da
formularsi di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due
testimoni. L’ufficiale di stato civile provvede alla
registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso
sesso nell’archivio dello stato civile.
L’unione
civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento
attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati
anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della
loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.
Le
parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro
cognomi, oppure ciascuna parte può anteporre o posporre al cognome comune
il proprio cognome.
Diritti e doveri derivanti dall'unione civile
Con
la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti
acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione
civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla
coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle
proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e
casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro
l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.
Il
regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in
mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione
dei beni.
Alle
parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le
disposizioni previste dal codice civile in tema di successione, nonché quelle
inerenti la reversibilità dei trattamenti pensionistici.
Scioglimento dell'unione civile
Oltre
che in caso di morte di una o di entrambe le parti, l’unione civile si scioglie
altresì nei casi previsti dalla legge sul divorzio, senza passare dall'istituto
della separazione.
L’unione
civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche
disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello
stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è
proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà
di scioglimento dell’unione.
Le convivenze di fattoSi intendono per «conviventi di fatto» due
persone (dello stesso sesso oppure di sesso diverso) maggiorenni unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale
e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione,
da matrimonio o da un’unione civile.In caso di malattia o di ricovero, i
conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza
nonché di accesso alle informazioni personali. Ciascun convivente di
fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o
limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di
intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in
caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di
trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.Nei casi di morte del
conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di
comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel
contratto.
I contratti di convivenza
I
conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi
alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di
convivenza.
Il
contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione sono
redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura
privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che
ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il
professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha
autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi
dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi
per l’iscrizione all’anagrafe.
Il
contratto di convivenza reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da
ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al
contratto medesimo.
Il
contratto può contenere: a) l’indicazione della residenza; b) le
modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in
relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro
professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei
beni. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere
modificato in qualunque momento nel corso della convivenza.
Il
contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.
Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno
per non apposti.
Il
contratto di convivenza si risolve per: a) accordo delle parti; b)
recesso unilaterale; c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o
tra un convivente ed altra persona; d) morte di uno dei contraenti.
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